Plateatici di bar e ristoranti, doppia bocciatura della Corte Costituzionale sulla norma trentina: ''Violazione della grande riforma economico-sociale''
La violazione riguarda i sostegni per installare i plateatici e altre strutture leggere e il controllo a campione senza passare dall'autorizzazione preventiva dei Beni culturali. Contestata la proroga rispetto alle indicazioni nazionale, la norma è stata recentemente estesa sul 2022 e resta da capire se il governo intende procedere con un'altra impugnazione

TRENTO. E' arrivata un'altra bocciatura per la Provincia a trazione leghista, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge che prevedeva la semplificazione dei procedimenti per installare i plateatici e altre strutture leggere a favore degli esercizi pubblici. Una misura proposta dall'assessore Roberto Failoni contenuta nella legge del 3 maggio 2020 e che disponeva le prime misure economiche per fronteggiare l'emergenza Covid, estesa fino alla fine del 2021 e nella recente finanziaria prorogata anche per quest'anno.
Il governo aveva previsto il termine al 31 ottobre 2020, ma che piazza Dante ha esteso fino al 31 dicembre 2021 in prima battuta e poi anche per questo 2022 alla luce della proroga dello stato d'emergenza. Le contestazioni di palazzo della Consulta risiedono nel fatto che questa decisione che differenzia il Trentino dal resto del suolo nazionale e violano una "grande norma della grande riforma economico-sociale della legislazione statale, eccedendo così il limite posto in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare".
"La norma statale, infatti, stabilendo che - si legge nel dispositivo - «la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo», avrebbe consentito tali procedure in deroga non oltre il 31 ottobre 2020".
Bocciata anche la norma provinciale che prevede un controllo successivo a campione sulle base di un protocollo con il Consiglio delle Autonomie locali in materia di autorizzazione preventiva dei Beni culturali. La norma statale introduce "una disciplina volta specificamente ad assicurare, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, il contemperamento dell’interesse alla tutela del patrimonio culturale con quello attinente alla ripresa delle attività economiche, nel rispetto delle doverose misure di distanziamento interpersonale per il contenimento della pandemia, derogando, per un periodo predeterminato dallo stesso legislatore statale, ai vincoli imposti a tutela del patrimonio culturale".
La Corte costituzionale "ha espressamente qualificato come norme di grande riforma economico-sociale, idonee a vincolare anche le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la gestione dei beni soggetti a tutela, tra i quali vanno, indubbiamente, annoverati anche gli artt. 21 e 106 che, rispettivamente, individuano gli interventi sui beni culturali soggetti ad autorizzazione e ne regolamentano l’uso individuale".
La decisione risale a inizio novembre scorso, depositata il 30 dicembre e resa pubblica in questi giorni. La sentenza dichiara illegittima la norma in quanto "è indubbio che le disposizioni impugnate si ingeriscano in un ambito di competenza riservato esclusivamente allo Stato, trattandosi, nella specie, di parametri interposti espressivi di norme di grande riforma economico-sociale". Resta adesso da capire se il governo intende impugnare la nuova norma approvata nella finanziaria.












