Caro bollette, vietato modificare unilateralmente le tariffe, i Consumatori: ''Inefficaci anche le lettere arrivate da Dolomiti energia''
Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo

TRENTO. Le società energetiche non possono modificare unilateralmente le tariffe, di fatto imponendo nuove condizioni, mai migliorative, fino ad aprile 2023. Come già scritto nei giorni scorsi (Qui l'articolo de il Dolomiti) il famoso Ius Variandi è stato sospeso per legge.
A confermarlo con una nota è stato il Centro di Ricerca e Tutela dei consumatori di Trento che ha sottolineato come continueranno a valere le condizioni economiche in essere. Nelle scorse settimane Dolomiti energia ha recapitato e tuttora sta recapitando, lettere di modifica, “di fatto – spiegano i Consumatori - imponendo tariffe peggiorative prima delle naturali scadenze dei contratti in essere, la maggior parte dei quali a tariffa fissa”.
Fino al 30 aprile 2023, recita l’articolo 3 del decreto legge del 9 agosto 2022, ora convertito in legge, è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.
Questo comporta al fatto che sono inefficaci anche i preavvisi di modifica unilaterale già comunicati prima del decreto (10 agosto 2022), salvo per quelle modifiche contrattuali che si siano già perfezionate. La misura è contenuta nel decreto “Aiuti bis” per contrastare gli aumenti dei prezzi energetici e prevede, come detto, la sospensione dell’efficacia delle modifiche unilaterali fino al 30 aprile 2023, purché non già perfezionate.
“In sostanza – spiega il Crtcu - i consumatori che abbiano ricevuto la comunicazione dal proprio fornitore non devono subire alcuna modifica (se non già scattata prima del 10 agosto) e manterranno invariate le proprie condizioni di fornitura, senza dover fare alcunché a riguardo. Tuttavia consigliamo di mandare una lettera di diffida (Qui i modelli), intimando di non variare alcunché, con riserva di agire per il risarcimento del danno in caso contrario”.













