Scatta l'obbligo di pneumatici invernali o catene (anche in tessuto) a bordo del mezzo: si rischia una multa salata e il fermo del veicolo
L'obbligo scatta dal 15 novembre e resta in vigore fino a metà aprile. La disposizione valida anche sull'arteria autostradale dell'A22

TRENTO. Scatta dal 15 novembre l'obbligo di pneumatici invernali o delle catene da neve a bordo del veicolo. La novità è l'autorizzazione a poter utilizzare le catene in tessuto. La disposizione resta in vigore fino al 15 aprile 2023. In Trentino e Alto Adige il provvedimento si estende sulle arterie provinciali e statali, oltre all'autostrada del Brennero.
La sanzione applicata agli automobilisti trovati sprovvisti di catene a bordo o di gomme da neve va da un minimo di 41 euro a un massimo di 169 euro nei centri abitati, da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano, mentre su autostrada va da un minimo di 80 euro a un massimo di 318 euro. Può inoltre essere disposto il fermo del veicolo fino alla messa in regola degli pneumatici. Nel caso non venga rispettato il fermo, è prevista una sanzione ulteriore di 84 euro e la decurtazione di 3 punti della patente.
Gli pneumatici da neve sono quelli che riportano sul fianco l’indicazione “MS”, “M+S”, “M&S” o “M-S” (indicazione riportata anche su quelli "quattro stagioni"). Le misure installabili non necessariamente corrispondono a quelle degli pneumatici estivi ma possono variare in base alla tipologia di veicolo e sono in ogni caso indicate sulla carta di circolazione.
Misure e indice di carico, convenzionalmente indicato con un numero crescente in base alla massa del veicolo, non sono derogabili, mentre un aspetto particolare riguarda la possibilità di installare pneumatici da neve con codice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione di ciascun veicolo. Quest’ultimo è individuato con una lettera crescente in base alla maggior velocità (per esempio la lettera “H” corrisponde ad una velocità max. di 210 km/h; la lettera “V” a velocità max. di 240 km/h).
La possibilità di circolare con pneumatici con codice di velocità inferiore è limitata a un mese prima e uno dopo l’obbligo di installazione degli pneumatici da neve. In ogni caso il codice di velocità minimo utilizzabile all’interno di questo periodo non potrà mai essere inferiore a “Q” (velocità max. 160 km/h). Nessuna limitazione è invece prevista per l’installazione di pneumatici con indice di carico e codice di velocità superiori a quanto indicato sulla carta di circolazione.
La polizia stradale fornisce poi alcune raccomandazioni: l’utilizzo degli pneumatici estivi nel periodo invernale, anche se consentito con catene da neve a bordo, non è raccomandabile a causa delle basse temperature tipiche del periodo che potrebbero far "allungare" i normali spazi di frenata.
L’installazione di pneumatici con codice di velocità inferiore a quello stabilito, previsto dal punto di vista normativo, prevede da parte dei conducenti particolare attenzione all’osservanza del periodo all’interno del quale questo è consentito: le sanzioni per lo scorretto utilizzo sono estremamente onerose e comportano il ritiro della carta di circolazione del veicolo. E ancora affidarsi nel momento dell’acquisto ed installazione degli pneumatici a officine e installatori professionisti.












