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| 05 gen 2022 | 16:56

Covid19, nuova ordinanza di Kompatscher per estendere il super green pass. La raccomandazione: ''Mascherine anche in casa con ospiti''

Il Presidente Kompatscher ha firmato l’ordinanza e raccomanda la mascherina anche in casa con ospiti non conviventi e test per i lavoratori in caso di casi di positività in azienda

Foto archivio
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di Redazione

BOLZANO. Super green pass esteso e mascherine raccomandate nel caso ci siano ospiti a casa. Oggi il il presidente dell'Alto Adige, Arno Kompatscher ha firmato un nuova ordinanza per introdurre nuove regole. 

Da lunedì 10 gennaio e fino al prossimo 31 marzo il Green Pass (certificazione verde) rafforzato - che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 - sarà esteso a molti altri settori. Il decreto legge approvato il 30 dicembre 2021 da parte del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza prescrive nuove regole per le quarantene dei vaccinati e per la capienza massima di eventi o ambienti pubblici.

 

Raccomandazioni per le visite in casa 
A cittadine e cittadini si raccomanda in particolare "di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nelle abitazioni private, in presenza di ospiti. 

Prima di prendere parte a ritrovi con più persone non conviventi, è vivamente consigliato di sottoporsi a un test per il rilevamento del Sars-CoV-2". 

 

Raccomandazioni per i datori di lavoro
Per evitare la diffusione di casi sui luoghi di lavoro, si raccomanda ai datori di lavoro "di invitare i lavoratori e le lavoratrici a sottoporsi a un test qualora sul luogo di lavoro si riscontrino casi di positività".

 

Dove servirà il Green Pass rafforzato
Con la nuova ordinanza il presidente Kompatscher ha esteso il Green Pass rafforzato. Verrà richiesto come prerequisito per l’accesso alle seguenti strutture e attività: servizi di ristorazione sia al chiuso che all’aperto, sia al tavolo che al banco; alberghi e strutture ricettive e alle strutture annesse (piscine anche all’aperto, centri benessere e termali anche all’aperto, palestre e centri fitness per gli sport di squadra e di contatto anche all’aperto); spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri luoghi accessibili al pubblico, anche all’aperto (in questo caso con obbligo di mascherina FFP2 per spettatori e lavoratori); sagre, fiere, convegni e congressi; attività di musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura (nelle biblioteche per il mero prestito di libri, quindi se non ci si ferma dentro, non è necessario il green pass), centri culturali, sociali e ricreativi, centri giovanili, centri e agenzie per la formazione permanente sia al chiuso che all’aperto; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; attività di sale giochi, sale scommesse bingo e casinò; parchi tematici e di divertimento; piscine, centri natatori, centri sportivi e centri fitness anche all’interno di strutture ricettive; partecipazione da parte del pubblico a competizioni ed eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale (in questo caso con obbligo di mascherina FFP2 per gli spettatori) accesso alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice (in questo caso con booster, oppure con tampone aggiuntivo). Anche per entrare in tutti gli ospedali e le strutture sanitarie è obbligatorio per tutti (anche per i visitatori) indossare una Ffp2.

 

Dove basterà la certificazione verde semplice
Per mense e catering basterà la certificazione verde semplice (ottenibile anche con un test negativo oltre che con la vaccinazione e la guarigione), così come per: la partecipazione a corsi di formazione privati in presenza; le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni; gli esami di bi- e trilinguismo; la prestazione di servizio da parte del personale impiegato nello svolgimento di spettacoli pubblici, teatrali, concerti (analogamente a quanto accade in tutti gli altri posti di lavoro); prove di cori e bande in ambienti chiusi;  attività addestrative e corsi di formazione dei vigili del fuoco volontari, collaboratrici e collaboratori.

 

Quarantene meno gravose per i vaccinati
Il decreto prevede che la quarantena non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno dall’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare disposizioni di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopra descritta consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare - anche effettuato presso centri privati ma in questo caso trasmesso con modalità anche elettroniche all’Azienda Sanitaria - dal quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

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