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| 11 lug 2023 | 20:25

I regali al parroco con i soldi del Comune? Non sono spese di rappresentanza, la Corte dei conti condanna per danno erariale l'ex Giunta e il vice segretario comunale

La vicenda risale al 2017, il Comune aveva regalato al parroco abbigliamento sportivo e un pranzo di congedo. L'appello dà ragione alla Procura, non sono spese di rappresentanza ma c'è danno erariale. Condannata l'ex Giunta e il vice segretario comunale di Ossana

di Redazione

TRENTO. L'acquisto di abbigliamento sportivo e un pranzo di congedo per ringraziare il parroco. Il tutto pagato, nel 2017, con i soldi del Comune. Non sono spese di rappresentanza ma anzi è un danno erariale. Così la Corte dei conti condanna l'ex Giunta comunale e il vice segretario comunale di Ossana in val di Sole.

 

"La Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti - si legge nella nota - con sentenza n. 178/2023, riformando la sentenza di assoluzione n. 24/2022 resa dalla Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adigesede di Trento, ha condannato gli allora membri della Giunta comunale e l’allora vice segretario comunale di Ossana, per avere adottato la deliberazione n. 95/2017, con cui approvava, qualificando come di rappresentanza le relative spese, l'acquisto di capi di abbigliamento tecnici sportivi da regalare all’allora parroco del luogo e l’organizzazione di un pranzo in occasione del suo congedo". Questa spesa è stata contestata dalla Procura erariale che aveva rilevato la necessità che le spese di rappresentanza siano esclusivamente quelle previste dagli articoli 214 e 215 delCodice degli enti locali”.

 

"La ricostruzione della Procura erariale è stata disattesa, in prima istanza, dalla Sezione trentina della Corte dei conti che tra le motivazioni poste a fondamento della legittimità della spesa, aveva addotto che sarebbe stata prassi consolidata quella dei Comuni di approvare e iscrivere in bilancio le spese per il saluto ai parroci uscenti tra le spese di rappresentanza".

 

C'è stato ricorso e l'appello ha invece dato ragione alla Procura contabile. "La Seconda sezione centrale d’Appello ha affermato l’importante principio di diritto secondo cui: 'la prassi invocata nella sentenza di primo grado (contraria alle disposizioni normative regionali) non solo non determina la liceità di un comportamento rendendolo oggettivamente conforme a diritto, con conseguente esclusione della configurabilità di un danno ingiusto, ma non può neanche incidere sull’elemento soggettivo, escludendo la colpa grave'. Le amministrazioni dovranno pertanto conformare la propria azione amministrativa a tale principio di legalità, non potendo usufruire gli amministratori pubblici di zone franche, basate su pretese prassi disapplicative generalizzate delle norme di legge, in quanto incombe sul [sul funzionario] l'obbligo di disapplicare, modificare o comunque, interrompere tale procedura contra legem".

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