Accompagna turisti in quota senza titolo? Le Guide ambientali escursionistiche dopo la sanzione: "Possiamo esercitare l'attività in Trentino come in tutta Italia"
Dopo i fatti degli scorsi giorni in Trentino, dove una Guida ambientale escursionistica è stata sanzionata per aver accompagnato un gruppo di turisti senza il titolo di "Accompagnatore di Media Montagna", il presidente di Aigae (l'Associazione italiana Guide ambientali escursionistiche) dice la sua a il Dolomiti: "Il quadro normativo e giurisprudenziale consente a qualsiasi Gae di esercitare l'attività di accompagnamento montano nella Provincia di Trento, così come su tutto il territorio nazionale"

TRENTO. L'accusa è di quelle pesanti, in particolare se arrivata direttamente dai carabinieri – o meglio, dalla Squadra di soccorso alpino dei carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio –: esercizio abusivo dell'attività di accompagnamento. Un'etichetta, però, che l'Associazione italiana guide ambientali escursionistiche rifiuta con forza, in un lungo – e articolato – intervento del presidente nazionale di Aigae Guglielmo Ruggiero. Ma procediamo con ordine: questi, innanzitutto, i fatti. I militari dell'arma hanno segnalato il 17 luglio come nei giorni precedenti, nell'ambito di controlli periodici “volti a garantire la sicurezza e la corretta regolamentazione delle attività escursionistiche in alta montagna”, sia stata contestata a una Guida ambientale escursionistica (Gae) una contravvenzione amministrativa, appunto, per esercizio abusivo dell'attività di accompagnamento.
Durante il servizio infatti, le autorità avevano trovato sui sentieri delle Dolomiti di Brenta un gruppo di 11 escursionisti italiani che stava camminando lungo il sentiero 318 della Sat, in direzione del Rifugio Brentei. A quel punto, i militari hanno deciso di procedere all'identificazione e al controllo della Guida ambientale escursionistica che conduceva il gruppo di turisti, riscontrando come la stessa fosse sprovvista del titolo di “Accompagnatore di media montagna”. Titolo, scrivono i carabinieri “previsto per legge” e rilasciato “dalla Provincia autonoma di Trento dopo aver frequentato un corso di formazione e superato un esame teorico-pratico”. La mancanza del titolo è valsa alla Guida ambientale escursionistica una sanzione amministrativa pari a 600 euro – lo stesso importo applicato anche all'agenzia turistica di Bologna che aveva organizzato l'uscita, pubblicizzandola online ad un prezzo di 210 euro a partecipante.
Il riferimento legislativo riportato dai militari dell'arma è all'articolo 47 della Legge provinciale numero 20 del 23 agosto 1993, nel quale si specificano appunto le sanzioni previste per l'esercizio abusivo della professione. E l'oggetto del contendere, come riporta nel suo intervento Ruggiero, sta proprio qui: “Il quadro normativo e giurisprudenziale – scrive – consente a qualsiasi Guida ambientale escursionistica di esercitare l'attività di accompagnamento montano nella Provincia di Trento, così come su tutto il territorio nazionale”. E a confermare la cosa, dice, ci sarebbero già diversi casi passati – anche in Trentino – con relative archiviazioni per quanto riguarda le posizioni delle Guide ambientale escursionistiche. Sul sito di Aigae, per esempio, si fa riferimento proprio a un caso avvenuto in Trentino nell'agosto 2020 (e conclusosi con archiviazione nel luglio 2021) quando un'escursione analoga a quella interessata dai controlli degli scorsi giorni era stata interrotta dai carabinieri di Madonna di Campiglio, con il gruppo “assegnato per poter rientrare a un Accompagnatore di media montagna” scrive l'associazione.
Anche in quel caso l'accusa fu di “abuso di professione”, si legge sul sito, ma il caso finì archiviato perché, in sintesi, i partecipanti non avevano fatto uso di attrezzature o tecniche alpinistiche tali “da richiedere l'esperienza e la professionalità di una Guida alpina, limitandosi invece a percorrere zone di montagna prive di peculiari asperità e/o insidie”. In altre parole “è nella progressione alpinistica (corda, piccozza, ramponi) il limite delle attività riservate e non nelle attività escursionistiche” scrive Aigae. Ora questo nuovo caso rappresenta per Ruggiero “un'ulteriore situazione di confusione, che ci danneggia non poco dal punto di vista dell'immagine. Per noi si tratta di una situazione estremamente frustrante”.
“Non corrisponde al vero – sono le parole del presidente Aigae – la circostanza secondo la quale le Guide ambientali escursionistiche non sarebbero abilitate ad esercitare professionalmente l'attività di accompagnamento in ambiente montano, che per costante giurisprudenza di merito e di legittimità non è riservata in via esclusiva alle Guide alpine e agli Accompagnatori di media montagna. La Guida ambientale escursionistica, figura non prevista dalla legge professionale 6/89 ma disciplinata dalla legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non ordinistiche), è infatti una professione con profilo culturale (e non sportivo), appartenente al comparto del turismo, abilitata all'accompagnamento in ogni tipo di ambiente, che viene esercitata senza necessità di alcuna autorizzazione o abilitazione in Albi regionali e senza alcuna limitazione territoriale, geografica o altimetrica, ma senza poter far uso di mezzi per la progressione alpinistica. Infatti la riserva a favore delle Guide alpine concerne esclusivamente l'accompagnamento su terreno comportante 'l'uso di tecniche e attrezzature alpinistiche” cioè l'attraversamento di 'aree particolarmente pericolose' che richiedono per il loro impegno l'utilizzo di corda, piccozza e ramponi”.
In altre parole, Ruggiero – citando puntualmente i rimandi legislativi – sottolinea come per la Corte Costituzionale le attività di competenza esclusiva delle Guide alpine siano solo quelle che necessitano di particolare attrezzatura (corda, piccozza, ramponi) e tecniche per la progressione: “Di conseguenza - continua - ogni altra attività, diversa da quelle che necessitano di tecniche e attrezzature alpinistiche in zone di particolare difficoltà o pericolosità, può essere liberamente svolta anche da altri soggetti, tra i quali le Gae”. Un punto che per il presidente dell'associazione sarebbe stato ribadito successivamente anche dalla giurisprudenza amministrativa. Il discrimine centrale sarebbe relativo alla natura più o meno 'sportiva' o 'culturale' e 'ambientalista' dell'attività da svolgere in quota.
Dalla lettura dei pronunciamenti della Corte costituzionale, dice infatti Ruggiero: “Si ricava che le professioni che possono essere 'protette' in forza della legge numero 6/1989 non possono esserlo per il solo fatto di svolgersi in montagna ma per il fatto di essere caratterizzate, quantomeno, da un aspetto sportivo, più o meno tecnicamente elevato, mentre la Guida ambientale escursionistica è caratterizzata dall'illustrazione di aspetti ambientali e naturalistici. Illustrazione che necessariamente, non trattandosi certo di professione puramente teorica, potrà svolgersi nel contesto ambientale illustrato, comportando anche la legittima operatività delle Gae in ambito montano, se pure con fini non sportivi quanto piuttosto di osservazione, studio e conoscenza del territorio”.
“Che l'attività della Gae – continua – sia ammessa anche in ambito montano e non comporti, per ciò solo, indebita invasione delle prerogative delle professioni protette configurate dalla legge 6/1989 risulta dunque essere stato già affermato dal giudice delle leggi e costituisce presupposto interpretativo imprescindibile di qualsivoglia normativa regionale in materia”. Riassumendo: al di là delle attività che richiedono particolari capacità tecniche e si svolgono in ambienti con particolari pericoli – appannaggio esclusivo delle Guide alpine – nel contesto di 'normali' escursioni in quota per Aigae il potenziale ruolo delle Guide ambientali escursionistiche sarebbe sancito dall'attuale giurisprudenza, differenziandosi da quello degli Accompagnatori di media montagna più per la finalità dell'esperienza – una più 'sportiva', l'altra più 'naturalistica' – che per la sua natura.
Differente potrebbe però essere il caso trentino, in virtù dell'autonomia? Al netto dei già citati casi di archiviazione in circostanze simili (in Trentino nel luglio 2021, ma anche per esempio a Bolzano nell'agosto 2018): “La Provincia autonoma di Trento – scrive ancora Ruggiero – come confermato dai limiti insiti nel testo del relativo Statuto, ed al pari di ogni altra Provincia o Regione, anche a Statuto speciale, non ha competenza legislativa esclusiva in materia di professioni, riservata per legge al legislatore nazionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, non avendo neppure facoltà di modificare e/o ampliare il profilo professionale delle attività professionali riservate per legge ad una professione ordinistica”. In questo ambito Ruggiero cita il Consiglio di Stato che, esprimendosi sul tema delle professioni turistiche – tra le quali è da annoverare quella di Gae – ha precisato che “la determinazione dei principi fondamentali della disciplina di una determinata professione spetta sempre allo Stato, prescindendosi, al fine dell'attribuzione della materia delle 'professioni' alla competenza concorrente dello Stato”.
Due sono i casi, in Piemonte e in Campania, citati dall'associazione in riferimento alla “perdita di efficacia delle norme regionali per contrasto con le norme statali sopravvenute in materia di legislazione concorrente”. Proprio per questo: “La legge provinciale 20/1993 – conclude Ruggiero menzionando lo stesso riferimento normativo riportato dai carabinieri nel recente caso trentino – che recependo la 6/1989 non è mai stata nel frattempo adeguata alle evoluzioni normative intervenute dalla riforma del Titolo V della Costituzione ad oggi, dovrà considerarsi abrogata nella parte in cui amplia illegittimamente il novero delle attività riservate alle Guide Alpine e Accompagnatori di media montagna includendo genericamente 'le escursioni in montagna anche di interesse naturalistico nonché nelle attività di torrentismo e di canyoning' e dovrà essere interpretata secondo una lettura costituzionalmente orientata (ed altrimenti illegittima) per cui tali attività restano di esclusivo appannaggio di tali figure professionali ordinistiche laddove svolte su terreni che richiedano, per la progressione, l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche (corda, picozza e ramponi)”.












