Selva di Val Gardena, il tribunale annulla il divieto contro i camper (con multe e rimozioni) e condanna il Comune
Tutto ha inizio nel 2024, quando l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti segnala l'illegittimità di un'ordinanza del 2010 che impediva la sosta dei camper tra le 20 e le 06 del mattino nelle zone Isgla, Taiadices e Val. Il tribunale bacchetta l'ente locale: le norme nazionali sulla sosta valgono anche in montagna

SELVA DI VAL GARDENA. Non è bastato un tentativo di "sanatoria" dell'ultima ora per evitare al Comune di Selva di Val Gardena una sonora bocciatura giudiziaria.
Con la sentenza depositata il 7 aprile 2026, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (Sezione Autonoma di Bolzano) ha infatti annullato il divieto di sosta notturna, infliggendo all'amministrazione comunale una condanna al rimborso delle spese.
Tutto ha inizio nel 2024, quando l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti segnala l'illegittimità di un'ordinanza del 2010 che impediva la sosta dei camper tra le 20 e le 06 del mattino nelle zone Isgla, Taiadices e Val.
Dopo un primo intervento del Provveditorato alle Opere Pubbliche, il Comune sembrava aver ceduto, revocando il divieto nell'ottobre 2024.
Tuttavia, la tregua è durata poco. Il 15 settembre 2025, il Consiglio Comunale ha infatti approvato il "Regolamento per la sosta e il campeggio", inserendo all'articolo 4, comma 2, un nuovo e specifico divieto di sostare o parcheggiare per pernottare, pena la rimozione immediata del veicolo.
Una mossa che l'Associazione ha subito impugnato, contestando non solo il merito, ma soprattutto l'incompetenza dell'organo che aveva emanato l'atto.
Il Trga di Bolzano ha accolto in pieno le tesi dell'avvocato Marcello Viganò, legale dell'Associazione.
Il punto centrale della sentenza è puramente tecnico ma decisivo: il Consiglio Comunale non ha il potere di adottare limitazioni alla circolazione stradale.
In un disperato tentativo di salvare il provvedimento, il Sindaco di Selva aveva firmato nel febbraio 2026 un'ordinanza per "convalidare" la delibera del Consiglio, ma i giudici sono stati irremovibili: il Sindaco non può ratificare un atto nullo del Consiglio e in ogni caso, per i divieti di sosta, l'organo competente sarebbe dovuto essere il dirigente e non la giunta o il consiglio.
Oltre al danno d'immagine, resta quello economico. Per sostenere una difesa legale giudicata poi infondata, il Comune (che conta circa 2.600 abitanti) ha impegnato circa 15.000 euro, a cui si aggiungono gli oltre 4.000 euro da rimborsare all'Associazione per le spese di lite.
Un totale di circa 20.000 euro di soldi pubblici che, come sottolineato con amarezza dai coordinatori dei camperisti, "potevano essere destinati ai servizi per la comunità invece di tradursi in una "lezione" di dieci pagine sulle norme della buona amministrazione".
La sentenza ha cancellato il divieto con effetto immediato.
Il Comune di Selva si trova ora di fronte a una scelta obbligata: accettare la sosta delle autocaravan nel rispetto del Codice della Strada (che dal 1991 equipara le autocaravan agli altri veicoli se non si effettua attività di campeggio all'aperto) o tentare un nuovo "escamotage" amministrativo, rischiando di fatto l'ennesimo e costoso ricorso al tribunale.












