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Le lavoratici dipendenti (privato e pubblico) e autonome possono anticipare il pensionamento. Ecco come funziona Opzione donna


Consulente previdenziale e assicuratore
Opzione Donna è una possibilità riservata alle lavoratrici di anticipare il pensionamento a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. Introdotta con Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) questa possibilità è stata ripresa anche dalla Riforma Fornero.
Opzione Donna consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, com'è noto, chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica per maturare la pensione anticipata o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 67 anni unitamente a 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia.
L’accesso ad Opzione Donna è riservato alle lavoratici dipendenti del settore privato o pubblico e alle lavoratrici autonome. Opzione donna non è accessibile invece alle iscritte nella Gestione separata e alle Libere professioniste iscritte alle Casse di previdenza professionali.
I requisiti previsti per accedere a questa forma di pensionamento anticipato sono:
Requisito anagrafico:
- 58 anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti (private e pubbliche)
- 59 anni di età anagrafica per le lavoratrici autonome.
Requisito contributivo : 35 anni di anzianità contributiva senza l’utilizzo del cumulo dei contributi e con l’esclusione dei periodi figurativi per malattia e disoccupazione.
Come per Quota 100 anche Opzione Donna è soggetta alle finestre mobili di uscita, ossia la differenza temporale tra la maturazione del requisito ed il pagamento della prima rata di pensione.
Le finestre mobili sono:
- 12 mesi per le lavoratrici dipendenti;
- 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Opzione Donna rappresenta una alternativa che anticipa il pensionamento ordinario ma che è subordinata al calcolo di tutta la pensione in regime contributivo. Se una lavoratrice ha maturato un congruo numero di anni nel regime retributivo (fino al 1995 o al 2011) aderendo a questa possibilità vedrà ricalcolata la sua quota retributiva con il meno generoso regime contributivo.