Facciamo conto che sia tutto falso (qualche ragionamento su verità, tecnologia, prove e giustizia)

A fine agosto è andato in stampa il libro Il futuro della verità di Werner Herzog, uno dei più noti e influenti cineasti e sceneggiatori europei, fresco vincitore del Leone d’Oro alla Carriera alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. L’ho divorato in un paio di giorni: non è solo un saggio, né un’autobiografia, né un trattato filosofico, ma un po’ di tutte queste cose insieme, condensate in un centinaio di pagine scorrevoli e ricche di aneddoti personali e spunti su cui riflettere.
La domanda di fondo da cui parte l’autore è: esiste una verità a cui possiamo aggrapparci, e ha senso parlarne ancora in un mondo dove la disinformazione, la circolazione incontrollata di dati e l’attività manipolativa dell’intelligenza artificiale dominano? Non intendo addentrarmi negli aspetti filosofici relativi all’essenza della verità (sostantivo che di base sarebbe prudente declinare al plurale): dopo Parmenide, Spinoza, Hegel e Foucault – per citare solo alcuni che vi si sono misurati – l’interrogativo rimane aperto. Vorrei solo che si continuasse incessantemente a parlarne, perché credo sia un segnale di buona salute sociale. Mi spaventano in pari misura le società che ritengono di aver trovato la verità e quelle che hanno rinunciato a cercarla. Le prime corrono il rischio di scivolare nell’autoritarismo più violento, le seconde in un relativismo miope, egoistico e paralizzante.
Tornando al libro di Herzog e ai suoi risvolti più concreti, l’autore suggerisce di adottare un atteggiamento che mi sento di condividere appieno: quello di chi frequentemente e profondamente diffida. Quando ci troviamo di fronte a una notizia – specialmente se reperita su piattaforme social –, dovremmo in prima battuta ritenerla falsa. Quando ci troviamo di fronte a un contenuto digitale, soprattutto se mostra situazioni eclatanti, violente o semplicemente straordinarie, dovremmo considerare l’ipotesi che sia stato manipolato.
L’atteggiamento di chi diffida comporta la necessità di ulteriori approfondimenti, di far decantare il ragionamento, di attendere del tempo prima di commentare o, peggio ancora, diffondere. Per ciò che riguarda le notizie, Herzog propone di adottare un metodo “giornalistico”: verificare una molteplicità di fonti senza fermarsi alla prima in cui ci si imbatte. L’autorevolezza, da questo punto di vista, fa ancora fortunatamente la differenza: una notizia rilanciata da agenzie di stampa o da testate giornalistiche ha un grado di affidabilità ben diverso rispetto a un gruppo social o a un meme condiviso con leggerezza.
E per quanto riguarda immagini, video o registrazioni, come ci si difende? Qui la questione si fa davvero complicata, perché le capacità di alterazione sono sempre più sofisticate e credibili, e difficilmente potremo applicare la stessa logica di verifica delle fonti. Per deformazione professionale, non posso non pensare ai rischi che tutto ciò comporta anche rispetto alle conseguenze legali: dovremo forse ripensare il modo in cui ci poniamo di fronte a queste evidenze dentro le aule dei tribunali? Personalmente, credo di sì.
Senza entrare troppo nel dettaglio, oggi un contenuto digitale acquisito in un processo vi entra a tutti gli effetti con pari dignità rispetto a molte altre prove. Certamente esistono tutele per la parte nei cui confronti venga prodotto un materiale contraffatto: in un processo civile, ad esempio, è possibile disconoscerne formalmente l’autenticità, e questo disconoscimento non è privo di conseguenze. Ma la rapidissima diffusione delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale rende quanto mai opportuno un atteggiamento di cautela critica.
In termini pratici, credo che si possa immaginare qualche intervento ragionevole. Anzitutto, dovrebbe essere imposto il deposito dei file originali e non di versioni derivate o, peggio ancora, di stampe tratte da fotogrammi. In secondo luogo, insieme al file, dovrebbe essere obbligatorio il deposito dei metadati (ad esempio in formato exif o xmp), dai quali ricavare, tra l’altro, con quale dispositivo, dove e quando quel contenuto è stato creato. Terzo: sarebbe tutelante l’impiego di una notarizzazione su blockchain, pressoché l’unico meccanismo che ad oggi garantisca immutabilità e collocabilità temporale. Infine, dovremmo ragionare sull’obbligo – in capo agli sviluppatori – di applicare un digital watermark ai contenuti generati da strumenti di intelligenza artificiale: una sorta di “marchiatura” che visivamente, o nel sottofondo di un file audio, segnali la natura sintetica del contenuto. Qualcosa di simile è previsto dall’articolo 50 dell’AI Act, ma in termini ancora troppo generici e sfumati. Il Governo italiano, nel maggio 2024, aveva peraltro tentato di introdurre un meccanismo analogo, poi per varie ragioni messo in discussione e infine abbandonato.
Sullo sfondo di tutto questo – e al di là degli aspetti tecnici – la questione che mi pare più urgente è quella della valutazione delle prove. In altri termini, credo che il principio attuale dovrebbe essere ribaltato: ai contenuti digitali prodotti in un processo civile o penale dovrebbe essere attribuito un peso probatorio attenuato rispetto a quello delle prove più classiche e tradizionali (una testimonianza, un documento autografo, etc.). Non solo: i materiali sprovvisti di almeno alcune delle garanzie tecniche minime (formato originale, metadati, notarizzazione, watermark) non dovrebbero nemmeno essere ammessi, ma restare fuori dalle aule dei tribunali. In attesa che il diritto si doti di strumenti più solidi, resta a noi — professionisti, imprese, cittadini, utenti — l’onere di un nuovo dovere civico: quello della diffidenza. Confrontare, controllare, chiedere prove non è un esercizio di sterile scetticismo: è rispetto per la verità e per la giustizia che su di essa si fonda.












