A giugno addio al Green pass? Il sottosegretario Costa: “Le misure saranno allentate gradualmente, andiamo verso una nuova fase”
La nuova ordinanza del ministro alla Salute: si allentano le restrizioni anti-Covid. Il sottosegretario Costa: “Ora siamo all’inizio di una nuova fase, con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il Green Pass”

ROMA. “Ora siamo all’inizio di una nuova fase, con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il Green Pass”, così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, alla trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’, annuncia un allentamento delle misure anti-Covid.
L’ipotesi è che a partire dal 15 giugno, in contemporanea con la scadenza dell’obbligo vaccinale per gli over 50, venga tolto anche il Green pass. Da luglio invece potrebbero essere rimosse tutte le restrizioni. Il 31 marzo invece, dovrebbe scadere lo stato di emergenza sanitaria.
Come ha confermato il sottosegretario alla Salute Costa dall’11 febbraio potranno riaprire le discoteche con Green pass rafforzato (guariti o vaccinati) e sarà eliminato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto ma resta l’obbligo di portarle sempre con sé e di indossarle in caso di assembramenti.
Nel frattempo, come riporta l’agenzia di stampa Askanews il ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza valida dall’11 febbraio al 31 marzo.
Eccone i punti:
1. Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
4. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
6. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.
7. La presente ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022.
8. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano”.













