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| 12 giu 2022 | 19:46

Referendum sulla giustizia, bassa l'affluenza alle urne che al momento si ferma al 12,90​%, Trentino Alto Adige penultima regione in Italia. Ecco gli ultimi dati

Il Trentino Alto Adige è tra le regioni con minor affluenza alle urne, con il 8,06% alle 19. In Provincia di Bolzano si arriva intorno al 7,04% 

Referendum sulla giustizia, bassa l'affluenza alle urne che al momento si ferma al 12,90​%
di F.C.

TRENTO. Dopo i dati delle 12, arrivano gli aggiornamenti sull'affluenza per i 5 referendum sulla giustizia: il Trentino sale intorno al 9,3% alle 19, mentre in Provincia di Bolzano si arriva a quota 7,04% circa. 

 

L'affluenza alle urne complessiva per il Trentino Alto Adige passa dal 4,28% di mezzogiorno al 8,06% delle 19, rimanendo sotto la media nazionale che invece ha raggiunto quota 12,90​%. La nostra regione risulta così penultima, posizionandosi soltanto prima della Sardegna che si ferma al 7,63%.

 

Sono ancora in corso le votazioni: i seggi rimarranno aperti fino alle 23 di questa domenica, 12 giugno 2022. 

 

Perché il referendum sia valido dovranno comunque votare il 50% più uno degli aventi diritto al voto. I cittadini che vorranno votare solo su alcuni quesiti potranno chiedere di ritirare solo le schede che interessano.

 

 

I QUESITI

 

Primo quesito:

 

Il primo quesito, nella scheda rossa, tratta il tema dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo dopo sentenze definitive di condanna (per delitti non colposi ). In sostanza il quesito punta a cancellare la legge Severino. Ecco il testo:

 

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?

 

Secondo quesito:

 

Il secondo quesito referendario, nella scheda arancione, è incentrato sulla limitazione delle misure cautelari: in sostanza chi vota è chiamato a scegliere se eliminare, tra le motivazioni per le quali l'autorità giudiziaria, in caso di gravi indizi di colpevolezza, può optare per la custodia cautelare in carcere (o per altre misure come i domiciliari), la “reiterazione del reato”. Le possibili motivazioni per le quali oggi una persona indagata può finire in carcere prima del processo infatti sono: pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove e pericolo di reiterazione del reato. Votando “Sì”, in sostanza, si vuole eliminare quest'ultima motivazione per i reati con pene minori (con l'eccezione per esempio dei reati legati ad eversione, criminalità organizzata, uso della violenza o delle armi) tra quelle che rendono possibile la custodia cautelare in carcere prima della sentenza. Ecco il testo:

 

Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale. Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?

 

Terzo quesito:

 

Il terzo quesito, nella scheda gialla, è legato invece al sistema giudiziario. Il nocciolo della questione è l'eventuale abrogazione della norma che consente ai magistrati (che si dividono tra le funzioni requirente, quella dei pubblici ministeri, e giudicante, quella dei giudici) di poter passare nel corso della loro carriera dal ruolo di giudice a quello di pm e viceversa. Al momento esistono già delle limitazioni ma con la vittoria del Sì si imporrebbe in sostanza ai magistrati di scegliere, all'inizio della loro carriere, se essere un pubblico ministero o un giudice, senza possibilità di cambiare in seguito. Ecco il (lunghissimo) testo:

 

Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati. Volete voi che siano abrogati: l’“Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150” , nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall’art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art.13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art.13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art.13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art.13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160.”?

 

Quarto quesito:

 

Il quarto quesito, nella scheda di colore grigio, è molto tecnico e riguarda la valutazione dei magistrati. In Italia esistono infatti degli organi, i consigli giudiziari, all'interno dei quali si stabiliscono le valutazioni dei singoli magistrati. Delle “pagelle” che vengono poi sottoposte al Csm: anche avvocati e professori universitari (i membri cosiddetti laici dei consigli) fanno parte, insieme ai magistrati, di questi organi, ma non possono esprimere giudizi di merito sulla professionalità dei magistrati. Il referendum propone in sostanza di consentire anche ai 'laici' di partecipare a queste valutazioni. Ecco il testo:

 

Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte. Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.7, comma 1, lettera a)”; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?

 

Quinto quesito:

 

Il quinto quesito, nella scheda verde, tocca il tema della candidatura per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Il Csm è costituito da 27 membri (e presieduto dal Capo dello stato), mentre altri due entrano di diritto come appartenenti alla Corte di Cassazione: i restati sono però eletti. Tra questi, 16 sono magistrati (i membri togati appunto) e per essere eletti oggi i magistrati devono raccogliere almeno 25 firme di altri colleghi. Votando Sì si vuole eliminare questa soglia, favorendo quindi la candidatura e limitando il peso delle 'correnti'. Ecco il testo:

 

Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?”

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