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Trento
14 maggio | 13:01

Autovelox autorizzati ma non omologati, Altroconsumo spiega quando e come fare ricorso. "Ma, attenzione, non tutte le multe potrebbero essere annullate"

"L'informazione sull'omologazione del dispositivo dovrebbe essere riportata sul verbale. Se non si trova, si deve presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi presso l’organo che ha elevato la contravvenzione, che è tenuto a rispondere entro massimo 30 giorni. Si può fare ricorso gratuito (ma se viene respinto la sanzione raddoppia) al Prefetto, entro 60 giorni dalla sanzione, oppure davanti al giudice di pace entro 30 giorni, pagando una marca da bollo (costo minimo 43 euro)"

TRENTO. La multa per eccesso di velocità comminata ad un avvocato di Treviso ed annullata dalla Corte di Cassazione perché il dispositivo con il quale era stata rilevata l'infrazione era esclusivamente "autorizzato" e non "omologato" (QUI ARTICOLO) potrebbe scatenare un effetto domino.

 

Gli esempi non mancano ed è recente la notizia che il comune di Arsiè, in provincia di Belluno, è stato sconfitto anche in Appello, con il tribunale che ha confermato l'annullamento di sanzioni, come aveva già stabilito in primo grado il giudice di pace. L'autovelox in questione è quello posizionato sulla statale 50 del Grappa e del passo Rolle e, in questo caso, è stato appurato che il dispositivo non è nemmeno approvato.

 

Le amministrazioni comunali sono preoccupate. A Trento, come ha raccontato a Il Dolomiti il comandante della Polizia Locale Alberto Adami, "i tre dispositivi presenti sul territorio comunale sono autorizzati come previsto dalla direttiva" (QUI ARTICOLO) e, al momento, non risultano ricorsi.

 

Attenzione, però perché, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, non è assolutamente detto che le multe saranno sempre annullate. A spiegarlo è l'organizzazione di consumatori Altroconsumo, che conta oltre 320mila iscritti, che illustra la procedura e i costi per presentare ricorso, come verificare se l'autovelox è omologato in assenza d'indicazioni precise sul verbale.

 

"Prima di decidere di fare ricorso - spiega Altroconsumo - è meglio verificare se l'autovelox è stato solo approvato, ma non omologato. Cosa significa? La norma di riferimento alla base della decisione della Corte di Cassazione è l'articolo 142 comma 6 del Codice della Strada, che afferma che le apparecchiature che rilevano la velocità debbano essere debitamente omologate. Omologazione e approvazione, infatti, non sono la stessa cosa. L’omologazione serve ad accertare che l’apparecchio rispetti tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa e ne consenta la riproduzione in serie. Al contrario, l’approvazione serve solo ad autorizzare il prototipo secondo gli standard previsti. Se il dispositivo usato per rilevare l’eccesso di velocità non è omologato la multa è nulla e quindi può essere contestata. Gli amministratori comunali temono l’effetto domino, ovvero giudici di pace che basandosi sulla sentenza della Corte si mettano ad annullare le multe nei casi in cui gli autovelox siano approvati ma non omologati. Con chiare conseguenze per le casse comunali. La pronuncia della Corte, però, rischia di alimentare false speranze su possibili annullamenti di massa delle sanzioni"

 

Come capire se l'autovelox è omologato?

"L'informazione sull'omologazione del dispositivo - prosegue l'organizzazione di consumatori - dovrebbe essere riportata sul verbale di contestazione. Ci sono verbali in cui è riportata la denominazione del dispositivo oltre al riferimento al decreto di omologazione del ministero dei Trasporti. Però ci possono essere anche verbali che non riportano questa informazione. Allora per prima cosa occorre verificare se l’autovelox indicato nel verbale sia omologato o meno. Spesso basta fare una ricerca online inserendo la denominazione del dispositivo, che si trova nel verbale come nell’esempio sopra. Se non si trova, c’è un’alternativa un po’ più complicata. Ogni cittadino ha il diritto di verificare, prima di presentare ricorso, che l’apparecchio impiegato dalla Polizia sia munito dell’apposita omologazione. Per farlo, si deve presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi presso l’organo che ha elevato la contravvenzione (quindi la Polizia locale, la Polizia stradale…), che è tenuto a rispondere entro massimo 30 giorni.

 

Il ricorso al Prefetto o al giudice di pace.

"Una volta fatte queste verifiche - conclude Altroconsumo -, si può fare ricorso al Prefetto, entro 60 giorni dalla sanzione, oppure davanti al giudice di pace entro 30 giorni. Nel primo caso il ricorso è gratuito, ma se viene respinto la sanzione raddoppia. Nel secondo caso, rivolgendosi a un giudice di pace si deve pagare una marca da bollo (costo minimo 43 euro) e aprire un contenzioso con il quale si possono però richiedere accertamenti tecnici che potrebbero dimostrare anche difetti nell’autovelox; inoltre, se si perde il ricorso la sanzione non raddoppia automaticamente. Se la mancata omologazione viene verificata, la sanzione dovrebbe diventare nulla, perché dopo la recente ordinanza della Cassazione è prevedibile che le sentenze a venire risulteranno uniformi. Le sentenze della Cassazione hanno un ruolo importante nell’interpretazione delle leggi e infatti sono spesso usate dai giudici come orientamento per decidere su altri casi simili. Bisogna sapere, infine, che scegliere di fare ricorso significa perdere la possibilità di pagare la multa ridotta del 30 per cento entro 5 giorni dalla notifica del verbale".

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