Stop all'abbattimento di 2 lupi in Alto Adige, il Tar accoglie l'istanza delle associazioni. Le avvocate: "L'ordinanza viola il principio della proporzionalità e gradualità"
Nei giorni scorsi il governatore Kompatscher aveva dato il via libera all'abbattimento di due lupi. La sospensione è stata decisa dal Tar in queste ore. Nell’istanza presentata si sottolineava la mancata applicazione del principio di proporzionalità e gradualità, più volte richiamato su questa materia dal Consiglio di Stato

BOLZANO. Il Tar di Bolzano ha accolto l'istanza cautelare presentata da Leal e Zampe che danno una mano, Oipa riguardante il decreto di abbattimento emesso dalla Provincia di Bolzano nei confronti di due esemplari di lupi in Val Venosta.
"Assolutamente soddisfatte del risultato e dell'adesione da parte del Tar delle eccezioni mosse all'ordinanza, emessa in violazione del principio della proporzionalità e gradualità, oltre che in totale inosservanza del benessere animale" spiegano le avvocate Giada Bernardi e Rosaria Loprete.
La sospensione dell'abbattimento è stata decisa dal Tar in queste ore. Nell’istanza presentata si sottolineava la mancata applicazione del principio di proporzionalità e gradualità, più volte richiamato su questa materia dal Consiglio di Stato, “visto che manca o è insufficiente la prova che siano state adottate tutte le misure preventive prima di richiedere una deroga al divieto di abbattere animali di specie particolarmente protetta”.
Inoltre, è dato per scontato che il prelievo di due lupi “a caso” metta fine alle predazioni, mentre sono del tutto ignoti gli effetti di uccisioni indiscriminate sui branchi di lupi.
Le associazioni avevano anche evidenziano come il decreto citi un parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), “il cui contenuto è stato arbitrariamente interpretato, nella nota divulgata dall’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Bolzano, per far apparire la scelta dell’abbattimento come accettabile almeno per quanto riguarda i tassi di predazione. In realtà l’Istituto ricorda che non si sa come siano stati individuati i criteri introdotti dalla norma provinciale e che tali criteri non definiscono la dimensione dell’area oggetto del danno”. Quindi è impossibile “valutare adeguatamente la sussistenza del primo requisito richiesto dalla norma comunitaria” per poter derogare dalla regola della protezione della specie, cioè la gravità dei danni.














