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| 01 apr 2021 | 11:06

Coronavirus, obbligo vaccinale per sanitari, medici e farmacisti: per chi non si vaccina demansionamento e sospensione dello stipendio

Scatta la vaccinazione obbligatoria per sanitari, medici e farmacisti, per chi non adempie all’obbligo è prevista l’assegnazione a una mansione diversa o la sospensione, con il blocco dello stipendio. Il Governo: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”

Coronavirus, obbligo vaccinale per sanitari, medici e farmacisti
di Tiziano Grottolo

ROMA. “Le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”. Questo il testo contenuto nel nuovo decreto sottoscritto dal Consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. La misura rimarrà in vigore fino alla fine dell’emergenza sanitaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti”.

 

Come spiega il decreto: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. Nei prossimi giorni il Governo pretende di avere gli elenchi aggiornati degli iscritti a ciascun ordine professionale. Se i sanitari non si sottopongono al vaccino scatterà la “sospensione al diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

 

Dopodiché il datore di lavoro dovrà adibire il lavoratore, laddove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse e che non implicano rischi di diffusione del contagio. Lo stipendio sarà percepito in base alla nuova mansione. “Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione, mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

 

Infine il decreto introduce uno “scudo penale” per i fatti “verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria”. In sostanza varrà per chi somministra i vaccini e sarà valido per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il provvedimento specifica inoltre che “la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

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