Covid, mascherine Ffp2 obbligatorie su bus e treni ma non per per gli esami scolastici. Nuova ordinanza in Alto Adige
Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha firmato una nuova ordinanza per recepire sostanzialmente quanto disposto a livello nazionale per contrastare l'epidemia Covid in questa fase di cessazione dello stato di emergenza. Le misure valide fino al 30 settembre

BOLZANO. Obbligo di mascherina Ffp2 su bus e treni, ma anche negli ospedali e nella Rsa. I dispositivi di protezione individuale non sono invece obbligatori per gli esami scolastici. Queste le principali decisioni fino al 30 settembre. Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha firmato una nuova ordinanza per recepire sostanzialmente quanto disposto a livello nazionale per contrastare l'epidemia Covid in questa fase di cessazione dello stato di emergenza.
Nelle ultime settimana c'è stata una risalita del contagio con dei picchi nelle ultime 24 ore: oltre 800 positivi in Alto Adige (Qui articolo) e più di 600 casi in Trentino (Qui articolo). Sostanzialmente stabili, però, i dati dei pazienti in ospedale, bassi i numeri in particolare in terapia intensiva.
Mezzi di trasporto
L’ordinanza prevede che nell’intero territorio provinciale fino al 30 settembre 2022 è obbligatorio utilizzare la mascherina di tipo Ffp2 per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone e che collegano più di due regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico. I vettori dei mezzi di trasporto, i loro delegati, nonché i titolari o gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dall’ordinanza. L’unica modifica introdotta a livello nazionale, in adesione a quanto previsto in generale a livello europeo, è che la mascherina non è più obbligatoria per viaggiare in aereo.
Ambito socio-sanitario
In base all’ordinanza è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Quest’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Ambito scolastico
Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nel rispetto delle altre misure di sicurezza, non si applica l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Esenzioni
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.


















