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Trento
08 marzo | 08:15

Niente libertà condizionale per Chico Forti, le motivazioni della Corte di Cassazione: "Non c'è il ravvedimento"

Per la Corte la tesi difensiva presentata è “frutto di un’incongrua sovrapposizione tra la normativa statunitense e quella italiana”. E ancora viene spiegato che il punto nodale del  procedimento "non è da ricercare nella mancanza di condanna alle spese e, a monte, di domande risarcitorie, ovvero nella eventuale prescrizione del diritto al risarcimento del danno secondo la legge dello Stato estero; il fulcro della questione, al contrario, inerisce alla sussistenza, o meno, di una spontanea offerta – proveniente dal condannato - di provvedere al risarcimento in danno della persona offesa"

TRENTO. “Nessun ravvedimento” e il nodo del mancato risarcimento. Sono questi alcuni dei punti contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato respinto il ricorso di Chico Forti dopo il diniego, a settembre, alla richiesta di libertà condizionale.

 

Nella sentenza i giudici riprendono alcuni stralci dell'ordinanza del tribunale di Venezia con riferimento alle relazioni di osservazione inframurarie, precisando “l’assenza di un sentimento in qualche modo empatico verso i familiari della vittima, potendosi desumere, anzi, una totale insensibilità verso il dolore cagionato tanto alla famiglia della vittima quanto alla sua”.

 

Chico Forti, da 26 anni in carcere per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, aveva presentato ricorso contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Venezia, che a settembre aveva rigettato la richiesta di liberazione condizionale.

 

I giudici della Corte di Cassazione hanno spiegato le motivazioni per le quali non è stato accolto il ricorso, ribadendo la correttezza delle decisioni prese dal tribunale veneto.

 

Per i giudici “il comportamento corretto e partecipativo” di Chico Forti, sebbene eventualmente valutabile in vista della fruizione di altri benefici penitenziari, non è “sufficiente a ritenere ormai formata, nel condannato, una stabile e convinta forma di rivisitazione critica del proprio vissuto e, consequenzialmente, un sicuro ravvedimento”.

 

Il percorso seguito dal Tribunale di sorveglianza viene definito di “ineccepibile saldezza logica” e ha evidenziato che Forti “ha la sicura disponibilità di una somma di denaro, pari a trentamila euro, depositata sul suo conto corrente ad opera di un comitato di sostegno, ma in relazione a tale somma – certo sufficiente ad assolvere, almeno parzialmente, ai propri doveri risarcitori – non ha fatto alcuna formale offerta, visto che non risulta che essa sia mai stata posta a disposizione degli aventi diritto”.

 

Per la Corte la tesi difensiva presentata è “frutto di un’incongrua sovrapposizione tra la normativa statunitense e quella italiana”.

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