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Quarantotto multe per consumo di alcolici nei parchi, piazza Dante al top, piazza Venezia e Maso Ginocchio completano il podio

Quasi cinquanta le multe staccate da inizio anno. Il regolamento comunale prevede sanzioni di 108 euro e l'eventuale sequestro della merce

Pubblicato il - 20 giugno 2018 - 12:15

TRENTO. Sono 48 le violazioni contestate tra il primo giorno dell'anno e il 17 giugno scorso in merito al regolamento di polizia urbana sulla "detenzione e consumo di bevande alcoliche nelle aree verdi e in quelle attrezzate per bambini e sportive".

 

La sanzione prevede una multa di 108 euro e il sequestro della merce. I trasgressori sono stati pizzicati in 29 casi in piazza Dante, quindi 7 in piazza Venezia e 5 al parco di Maso Ginocchio. Fuori dal podio piazza Centa a 3 verbali, seguito dal giardino Massimiliano I d'Asburgo a 2. Chiudono i parchi Solzenicyn e San Marco a quota 1

 

Le violazioni sono il risultato dell'applicazione della modifica del febbraio scorso da parte del Consiglio comunale all'articolo 86 bis del regolamento di polizia urbana che ha previsto l'estensione del divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche all'intera superficie dei parchi e giardini di piazza Venezia, San Marco, Predare, piazza Centa, piazza Cantore, piazza Dante, Solzenicyn e Maso Ginocchio.

 

Questa modifica, discussa e condivisa prima dalla Commissione consiliare capigruppo e poi con ampia maggioranza dal Consiglio, scaturisce dalla volontà di aumentare l'efficacia del divieto in questione: il provvedimento estende l'applicabilità in alcuni parchi con superficie superiore ai 1.600 metri quadrati anche oltre il limite di 20 metri dalle aree attrezzate per i bambini, allo scopo di contrastare la percezione di degrado.

 

Con la delibera del Consiglio comunale numero 16 del 12 febbraio 2015 era stato introdotto nel regolamento di polizia urbana il nuovo articolo 86-bis che prevede il divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche nelle aree attrezzate a giochi utilizzati dai bambini e nelle aree sportive.

 

La nuova previsione normativa introduce, mantenendo salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, il divieto di detenzione, ad eccezione di recipienti chiusi ed integri, ed il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione nei parchi e giardini del territorio comunale in cui sono presenti aree attrezzate per bambini e/o sportive. 

 

In particolare il divieto è previsto in tutte le aree verdi di ampiezza inferiore a 1.600 metri quadrati, all'interno e nel raggio di 20 metri dal limite esterno delle aree attrezzate per il gioco dei bambini e nelle aree sportive se l'ampiezza totale dell'area verde è pari o superiore agli 1.600 metri quadrati e all'interno e nel raggio di 20 metri dal limite esterno delle aree attrezzate per bambini ed aree  sportive ubicate su area pubblica o privata aperta a uso pubblico.

 

In caso di violazione le multe vanno da 54 a 324 euro (p.m.r. 108 euro), oltre all'eventuale sequestro della merce.

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