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Trento
17 aprile | 13:35

Autovelox, un altro multato per eccesso di velocità sulla Valsugana vince il ricorso: "I controlli servono, ma devono essere regolari, trasparenti e fondati su strumenti legittimi"

L'associazione Altvelox: "Questa volta il dato davvero rilevante non è soltanto l’esito favorevole del singolo ricorso. Il punto è istituzionalmente molto più serio: il commissariato del governo per la Provincia di Trento ha disposto l’archiviazione degli atti senza applicare alcuna sanzione, prendendo espressamente atto della non equipollenza tra approvazione e omologazione"

(foto archivio)
(foto archivio)
di Redazione

TRENTO. L'immensa matassa della questione Autovelox in Italia stenta a dipanarsi, ma ogni tanto la complessa vicenda che ormai da anni coinvolge i rilevatori di velocità di tutta Italia trova momenti di svolta. 

 

Uno di questi secondo la combattiva associazione Altvelox è avvenuto a Trento, dove un automobilista multato sulla Ss47 della Valsugana per eccesso di velocità lo scorso 8 luglio 2025 ha presentato ricorso, e l'ha vinto. Il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento infatti ha archiviato gli atti e preso atto di un principio che il Codice della strada e la Cassazione, secondo Altvelox, ormai indicano in modo netto: per fare prova sull’eccesso di velocità non basta la sola approvazione, serve l’omologazione.

 

"Questa volta il dato davvero rilevante - commenta attraverso una nota sui propri canali l'associazione Altvelox - non è soltanto l'esito favorevole del singolo ricorso. Il punto è istituzionalmente molto più serio: il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento ha disposto l’archiviazione degli atti senza applicare alcuna sanzione, prendendo espressamente atto dell’ordinanza Cass. civ. n. 26521 del 1° ottobre 2025 e del precedente inaugurato da Cass. civ. n. 10505 del 18 aprile 2024 sulla non equipollenza tra approvazione e omologazione. Non è una sfumatura lessicale. L’art. 142, comma 6, del Codice della strada considera fonti di prova le risultanze di apparecchiature 'debitamente omologate', mentre l’art. 45, comma 6, distingue le procedure di approvazione e di omologazione, senza sovrapporle. La stessa Cassazione ha ribadito che un autovelox approvato ma non omologato non può fondare legittimamente l’accertamento della velocità".

 

Il ricorso presentato da Altvelox per conto dell’associato prendeva le mosse dal verbale, in cui si legge che la velocità contestata era stata rilevata tramite “Autovelox 106” indicato come “approvato” nel 2014, con richiamo alla taratura annuale e alla verifica di funzionalità. "Il ricorso, quindi, ha concentrato la censura sul punto decisivo - evidenzia l'associazione -: l’assenza di un titolo di omologazione idoneo e la necessità di verificare in modo rigoroso anche la documentazione relativa alla funzionalità dello strumento nel giorno dell’accertamento".

 

"Il passaggio più interessante, quasi il più istruttivo in mezzo al consueto labirinto amministrativo che gli enti adorano costruire, è che il provvedimento allegato richiama anche circolari ministeriali che avevano sostenuto la presunta equivalenza sostanziale tra le due procedure, ma poi si ferma davanti alla forza della fonte primaria e dell’interpretazione della Cassazione. Ed è esattamente qui il cambio di rotta. Per mesi, in troppi hanno continuato a trattare l’approvazione come se bastasse da sola. Ora invece un’autorità prefettizia prende atto che non basta affatto. Per i dispositivi destinati ad accertare automaticamente il superamento dei limiti di velocità, la parola usata dal legislatore è 'omologate', e la Cassazione ha spiegato che quella scelta terminologica produce conseguenze giuridiche precise".

 

"Questo risultato conta ben oltre il caso concreto. Conta perché conferma che il tema non è essere favorevoli o contrari ai controlli di velocità. I controlli servono, ma devono essere regolari, trasparenti e fondati su strumenti legittimi. Quando la pubblica amministrazione pretende di sanzionare il cittadino con apparecchi che non superano il vaglio richiesto dalla legge, il problema non è il ricorrente. Il problema è la tenuta della legalità dell’accertamento. E il fatto che proprio il Commissariato del Governo di Trento abbia archiviato gli atti sulla base di questo principio segna un passaggio che non può più essere liquidato come un dettaglio tecnico o come una tesi di parte". 

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