"La terzietà è garantita", l'avvocato Andrea De Bertolini per il "Sì" al referendum giustizia: "Un allineamento della Costituzione al processo penale"
L'avvocato e consigliere provinciale del Partito Democratico, Andrea De Bertolini, censura il metodo del centrodestra per arrivare alla riforma e critica i toni ma il voto è per il "Sì" alla riforma della giustizia

TRENTO. E' sempre più acceso il confronto sulla riforma della giustizia Meloni-Nordio mentre si avvicina il referendum costituzionale, una chiamata alle urne prevista per domenica 22 e lunedì 23 marzo. A sostenere il "Sì" c'è Andrea De Bertolini.
Intervistato da il Dolomiti, l'avvocato e consigliere provinciale del Partito Democratico parla dei temi "caldi" inseriti nella riforma - sulla quale avevano espresso le loro opinioni (discordanti) anche il giudice Carlo Ancona (QUI INTERVISTA), l'ex parlamentare e già sottosegretario agli affari esteri Mario Raffaelli (QUI INTERVISTA), l'avvocata Claudia Eccher, membro laico del Csm e tra i fondatori del Comitato Sì Riforma (QUI L'INTERVISTA), e Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No (QUI L'INTERVISTA) - tra cui quello della separazione delle carriere tra giudici e Pm.
L'avvocato censura il metodo con cui la maggioranza di governo nazionale è arrivata a introdurre il provvedimento ma è una riforma che "dà risposta alla necessità di allineare in modo coerente e fisiologico la Costituzione al modello di processo penale", sostiene De Bertolini, il quale rassicura anche sulla terzietà e l'autonomia dalla politica della magistratura. Tra i punti più discussi anche quello del sorteggio del Csm.
Ogni riforma della giustizia non è mai soltanto tecnica ma riflette una visione della società e dei rapporti di potere. Quale idea di giustizia e di equilibrio tra poteri dello Stato emerge da questa riforma?
Il contenuto della riforma, in primo luogo, dà risposta alla necessità di allineare in modo coerente e fisiologico la Costituzione al modello di processo penale - perché di questo soprattutto si tratta - voluto con il codice Vassalli nel 1989. Una necessità di adeguamento costituzionale risalente ad oltre 35 anni fa e resa ancor più necessaria, direi obbligata, dopo il 1999 a seguito della modifica dell’articolo 111 della Costituzione che ha costituzionalizzato il giusto processo. Un processo penale sostanzialmente accusatorio. Per voltar pagina. Sin dall’architettura costituzionale, senza ambiguità anche solo potenziali di sopravvivenza nelle aule penali di possibili rigurgiti inquisitori.
Per rispondere alla prima parte della domanda, un’idea di Giustizia radicata su un processo di parti – Pubblico Ministero e Difesa – formalmente e strutturalmente equidistanti dal Giudicante: solo in questo modo può garantirsi un giudizio equo, nel solco dei principi europei di cui alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, fondato autenticamente sul contraddittorio che ponga l’indagato e/o l’imputato, colpevole o innocente che sia, al cospetto di un giudicante terzo e imparziale.
Dunque, una Giustizia – nella terzietà del Giudicante – espressione di affidabilità democratica e che sappia consegnare non solo al cittadino processato, all’eventuale persona offesa ma anche all’intera comunità che chiede giustizia, una risposta affidabile, quindi accettabile e comprensibile. Perché in questo si sostanzia la prima prerogativa del potere giudiziario. Una giustizia giusta, “in nome del popolo italiano”, in cui “la legge è, davvero, eguale per tutti”.
Quanto poi all’ulteriore, interconnessa, cruciale questione dell’equilibrio dei poteri nel nostro Stato costituzionale di diritto, la riforma nei suoi contenuti normativi funge a rafforzare quel necessario fisiologico rapporto da ormai qualche decennio compromesso per responsabilità reciproche fra politica e magistratura.
Da un lato, sul versante esterno. Nel rimanere la Magistratura un Ordine unico autonomo e indipendente dalle altre funzioni, legislativa ed esecutiva, si introducono bilanciamenti nelle modalità di nomina dei componenti di un Nuovo Csm, separato fra Giudici e Pubblici Ministeri, per attenuare il rischio di squilibri rispetto al principio della tripartizione dei poteri.
Dall’ altro lato, sul versante interno al potere giudiziario, si agisce per garantire l’autonomia e l’indipendenza dei singoli magistrati che la compongono.
La separazione delle carriere è uno dei nodi più divisivi: per i sostenitori del “Sì” rafforza la terzietà del giudice, per quelli del “No” altera l’equilibrio costituzionale della magistratura. In concreto, quale rapporto tra accusa, difesa e giudice disegna questo modello?
La costituzionalizzazione nell’articolo 111 della terzietà del Giudicante come primo fattore del giusto processo ha determinato all’interno della stessa Carta costituzionale un contrasto fra norme, ad oggi persistente. La terzietà del Giudice è connotato diverso ed ulteriore rispetto ai principi di autonomia e indipendenza della Magistratura e così è concetto diverso dall’imparzialità del Giudice. Terzietà significa che Giudice e Pubblico Ministero devono essere fra loro separati, per questo dal 1999 esiste un contrasto fra norme costituzionali. L’unicità delle carriere dal punto di vista ordinamentale non è conciliabile con il significato costituzionale della terzietà del Giudice. Né, l’equidistanza (terzietà e imparzialità) da Accusa e Difesa può ridursi per il cittadino a mera aspettativa del rigore etico professionale del Giudicante. La terzietà formale è un dato strutturale ad un giudizio che si fonda sul contraddittorio in condizione di parità.
Rimanendo sempre sul tema della separazione delle carriere, questo attraversa il dibattito italiano da molti anni ed è stato sostenuto in passato anche da una parte del centrosinistra. Perché oggi rappresenta uno dei punti più controversi nel confronto politico?
L’iter politico di questa riforma vede un vulnus macroscopico. Non possono esservi incertezze su un punto: la ferma censura al metodo con cui la maggioranza ha introdotto questa riforma, un percorso parlamentare senza il minimo confronto. Una responsabilità enorme del Governo che ha voluto con rara arroganza intestarsi il contenuto della riforma stessa, sollecitando in tal modo l’opposizione a trasformare la chiamata alle urne in voto politico. Questo non solo violando l’essenza stessa dello strumento referendario, ma anche del rispetto che i cittadini avrebbero meritato. Innescando una profonda tensione sociale divisiva fra “buoni e cattivi”, tra chi è amico o nemico della Magistratura, tra chi è pro o contro il Governo. Precipitando l’idea che oggi siano in gioco – per entrambe le opzioni di voto – le sorti future della nostra democrazia.
L’arrocco è stato inevitabile. Con l’esito che quel luminoso percorso politico ultratrentennale, portato avanti con fatica e determinazione anche e soprattutto dal centrosinistra per appropriarsi finalmente, nell’esclusivo interesse del cittadino, di una comune – laica – cultura della giurisdizione che nel giusto processo radica le proprie premesse - e che vede sullo stesso piano come attori necessari all’accertamento della verità processuale, Magistratura e Avvocatura- è stato coperto da nubi cupe. Determinando una polarizzazione nociva che lascia la comunità soprattutto dei moderati in una desolante condizione di sempre più acuta spaesatezza e mancanza di fiducia che rischia di favorire astensionismo. Ma questo iter politico, per quanto criticabile, è stato comunque contemplato dalla Costituente che ha previsto appunto, anche per questi casi, il referendum confermativo. E ciò riporta inevitabilmente la questione, rimessa al giudizio del cittadino, del merito del testo della riforma.
Le forze del “No” sostengono che la riforma potrebbe esporre maggiormente i magistrati all’influenza della politica. Cosa ne pensa di questa posizione?
Il testo di questa riforma non ha questi contenuti. L’Ordine della Magistratura rimane unico. Autonomo e indipendente. Addirittura, la Magistratura requirente con questa riforma accentua questi suoi connotati. Le proporzioni fra componenti laiche e quelle togate rimangono invariate all’attuale disciplina. Un terzo e due terzi. A garanzia del Csm rimane anche in questa riforma il Presidente della Repubblica. Non vi sono norme in questo testo che la sottopongano al potere esecutivo. Quanto alla legge attuativa, visto l’iter della riforma, essa pretenderà massima attenzione da parte della politica. Ma anche la legge attuativa sarà sempre e comunque subordinata alla legittimità costituzionale. E ciò è fattore rassicurante circa il fatto che in essa non possano confluire contenuti pregiudicanti i principi di autonomia e indipendenza di cui la Magistratura rimane saldamente titolare.
L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare punta a rafforzare la responsabilità dei magistrati. Dove passa, a suo avviso, il confine tra responsabilità e possibile condizionamento dell’autonomia?
Sappiamo che comprensibilmente, a differenza di altri lavoratori, per la Magistratura vige un esclusivo regime di responsabilità professionale tale per cui rispondono degli errori solo per colpa grave e/o dolo. Così, altrettanto sappiamo che per costoro l’autonomia e l’indipendenza sono prerogative necessarie che la Costituzione garantisce. Ebbene in questo quadro normativo appare evidente come l’azione disciplinare rimanga nella sostanza l’unico strumento per garantire al cittadino, utente del servizio giustizia, il corretto operare da parte del singolo magistrato.
I dati, tuttavia, rispetto a questo piano non sono certamente confortanti. Consegnano l’evidenza di una giustizia disciplinare che ha palesato marcate opacità. Fonte Ucpi (Unione Camere Penali Italiane): nel triennio ’23-’24-’25 a fronte di 5.156 esposti disciplinari, l’azione disciplinare sarebbe stata esercitata in 246 casi (meno del 5%). Su 199 definizioni di procedimenti, 23 sarebbero state di non doversi procedere (di cui, peraltro, 15 a fronte di dimissioni) e 94 sarebbero state le assoluzioni (di cui 43 per tenuità del fatto).
Ad ogni buon conto, la previsione dell’Alta Corte allo stato non consente di affermare che si determini in modo oggettivo un condizionamento dell’autonomia della magistratura da parte della politica. Piuttosto la separazione fra CSM organo di alta amministrazione e Alta Corte come organo della disciplina sarà fattore che, se da un lato garantisce maggiormente la trasparenza nei confronti del cittadino, da altro lato, in ragione dei criteri di nomina dei componenti, garantisce lo stesso magistrato con un giudizio maggiormente trasparente, meno inquinabile dalle influenze patologiche delle correnti. Anche in questo caso valgono le medesime osservazioni sopra dette rispetto alla normativa attuativa che dovrà esser costituzionalmente legittima nel rispettare i principi di autonomia e indipendenza della Magistratura.
Tra i punti discussi c’è anche il sorteggio per il Csm, pensato per ridurre il peso delle correnti. È davvero uno strumento efficace per affrontare il problema oppure rischia di essere solo un intervento parziale?
Per quanto il sorteggio sia indubbiamente un modello di nomina che ha dei limiti - ma ogni modello di nomina ne ha - esso si pone realisticamente come unico strumento idoneo a risolvere la deriva correntizia ormai cronicizzatasi. Un fenomeno patologico che ha intossicato più livelli ordinamentali e sul quale il giudizio è francamente storicizzabile.
Primo: quello del giusto processo. Perché in un Csm in cui Giudicanti e Pubblici Ministeri decidono insieme le nomine degli Uffici giudiziari ciò significa porre una pregiudiziale rispetto all’effettiva equidistanza fra Giudice e Pubblico Ministero stesso all’interno dell’aula processuale. Ciò non significa che ogni processo non sia equo, significa solo che l’attuale modello di Csm, complice la deriva delle correnti, non garantisce nella forma la terzietà del Giudicante. E la forma è sostanza, soprattutto nel processo penale dove la condanna significa la privazione della libertà.
Secondo: quello interno alla Magistratura. Perché in un sistema in cui l’appartenenza alle correnti è mezzo per “far carriera” ne discende che gli stessi magistrati patiscono al loro interno un pregiudizio alla loro individuale sfera di autonomia e indipendenza compressa proprio dall’ipertrofia delle correnti.
Terzo: quello dei rapporti con le atre funzioni. Perché la deriva delle correnti diventate centri di potere incongruo, nel creare improprie connessioni con interlocutori politici altrettanto censurabili, ha (de)generato relazioni tossiche nelle fisiologiche interazioni fra poteri dello Stato. Con la correità quantomeno deontologica di rappresentanti politici di pari esecrabile livello, ciò ha inquinato ed inquina non solo il potere giudiziario ma anche gli altri poteri ai quali quei politici appartengono.
Tutto ciò nello scempio più autentico dell’affidabilità democratica dell’ordinamento e del rispetto che al cittadino è dovuto da parte di chi rappresenta le istituzioni di questo Paese. Nessuno ovviamente intende precludere la possibilità di associarsi liberamente in correnti da parte dei magistrati, quello che si deve superare è la lottizzazione del Csm da parte di queste.
Lei ha criticato il modo in cui alcuni esponenti del governo hanno presentato la riforma, parlando di una sorta di “clava” contro la magistratura. Quanto pesa, secondo lei, il clima politico nel modo in cui oggi viene percepito questo referendum?
Il clima certamente pesa molto. E non si contano più le incontinenze verbali di chi in modo irricevibile ha gettato fango su tutta la Magistratura anche dando conto di motivazioni illiberali finanche antidemocratiche. L’ ho detto e lo ripeto. Ma non si può ignorare come altrettanto fra i sostenitori del No vi sia chi ha usato toni intollerabili anche motivati dalla conservazione di una posizione corporativa di casta. Rispetto a queste compagini irresponsabili che connotano il contesto attuale, rimango ancora convinto, laddove l’esito referendario fosse per il Si, che il punto di caduta da presidiarsi sarà il campo di definizione delle norme attuative. E su questo terreno, cintura di protezione sarà, come ho detto, il controllo di costituzionalità cui comunque sono sottoposte le stesse norme attuative.
C’è tuttavia, e rimane, una parte di questo Paese che convintamente vota Sì nel pieno rispetto delle Istituzioni repubblicane e della Magistratura stessa. Rifiutando l’idea di volerla sottoporre all’esecutivo. Che rifiuta di relegare il Pubblico Ministero ad accusa privata eterodiretta da altri poteri. Pur consapevole del contesto, motivata dalla pretesa che il cittadino abbia diritto ad un processo giusto. Perché il corretto esercizio del potere giudiziario è fra i primi fattori di democraticità di un Paese. Motivata dalla ferma consapevolezza che i rapporti fra i poteri dello Stato debbano esser quanto più presidiati nella loro fisiologia. E questa parte del Paese, per certo, se da un lato non può essere ignorata, da altro lato non può esser equivocata nelle proprie radicate convinzioni. E questo significa che a prescindere da come l’esito referendario sarà, della separazione delle carriere e di come garantire l’affidabilità democratica delle nostre Istituzioni, le migliori forze di questo Paese se ne dovranno ancora occupare. Con convinzione, senza ideologie, con il dialogo. Quello che in questa vicenda non vi è stato.












