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Coronavirus e zona arancione, la Pat: si potrà andare nei negozi con i prezzi più convenienti, anche se fuori dal proprio Comune

La Provincia specifica alcune deroghe per gli spostamenti in zona arancione: via libera per recarsi nei negozi più convenienti (anche se fuori dal Comune). Limite dei 30 chilometri anche per l’attività sportiva e “ok” per le funzioni religiose fuori dal Comune purché il luogo di culto sia quello frequentato abitualmente

Di T.G. - 20 February 2021 - 12:17

TRENTO. Per quanto riguarda il Trentino è stata confermata la zona arancione che da regolamento rimarrà in vigore fino alla prossima settimana, poi si dovranno valutare l’Rt e gli altri parametri del monitoraggio settimanale. “I dati sulla diffusione della pandemia – spiega la Provincia – impongono ancora la massima prudenza nei comportamenti individuali e il rigoroso rispetto delle regole, in particolare quelle sul distanziamento e sull’utilizzo della mascherina, ma anche quelle sugli spostamenti”.

 

LA REGOLA

La regola generale stabilisce un divieto di spostamento in entrata e in uscita dai confini del proprio Comune, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute ovvero situazioni di necessità.

 

DEROGHE

È possibile spostarsi fuori dal proprio Comune anche per recarsi alle attività e i servizi non sospesi, laddove questi non siano disponibili nel proprio Comune; tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica. In tali casi bisogna in via prioritaria recarsi nel Comune contiguo o, in mancanza di tale attività/servizio nel Comune contiguo, nel Comune più vicino che offra tali attività/servizi; è altresì consentito recarsi in chiese/luoghi di culto posti anche in Comuni differenti dal proprio, purché questi siano abitualmente frequentati e al fine di partecipare a funzioni religiose.

 

ATTIVITÀ SPORTIVA

È consentito spostarsi entro 30 chilometri dai confini comunali (calcolando tale distanza sulla base del percorso prescelto e non in linea d’aria), anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività sportiva in forma individuale. Tale limitazione dei 30 chilometri non si applica per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni internazionali.

 

AMICI E PARENTI

Lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, in ambito comunale, una volta al giorno e tra le 5 e le 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi in tale abitazione. Le due persone che si spostano potranno portare con sé minori di anni 14 su cui esercitano la potestà genitoriale o persone disabili o non autosufficienti conviventi. Su questo aspetto abbiamo chiesto un chiarimento alla polizia locale che ha specificato che da un Comune sotto i 5.000 abitanti è possibile recarsi in visita di piacere da amici e parenti residenti in un Comune diverso, a patto che non si superi la distanza di 30 chilometri. Resta però il divieto di recarsi nel Capoluogo. Inoltre non vale il contrario, per fare un esempio se da Villa Lagarina è possibile recarsi in visita agli amici a Rovereto, dalla città della Quercia non si può andare a Villa Lagarina.

 

RIENTRO ALLA PROPRIA ABITAZIONE

È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione. A tali fini, è possibile altresì uscire dal territorio del proprio Comune, laddove lo spostamento sia giustificato dalla necessità di raggiungere una “seconda casa” (in tal caso è necessario dimostrare di possedere un titolo di legittimazione antecedente al 14 gennaio 2021).

 

COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI

La regola generale stabilisce la possibilità di spostamento libero in entrata e in uscita dai confini del proprio Comune, senza necessità di giustificazione mediante apposito modulo, purché si rimanga nell’arco di 30 chilometri da tali confini (calcolando tale distanza sulla base del percorso prescelto e non in linea d’aria) e ad esclusione della possibilità di spostarsi verso il capoluogo di Provincia. Oltre i 30 chilometri sussiste la necessità di giustificare il proprio spostamento per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute ovvero situazioni di necessità; secondo quanto precisato dalle Faq pubblicate sul sito del Governo, è altresì possibile spostarsi sul territorio di altra Regione o Provincia autonoma, purché si rimanga nell’ambito dei 30 chilometri dal confine del proprio Comune, anche per andare a visitare parenti o amici una volta al giorno e tra le 5 e le 22 nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi in tale abitazione (in tale caso le due persone che si spostano potranno portare con sé minori di anni 14 su cui esercitano la potestà genitoriale o persone disabili o non autosufficienti conviventi).

 

È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione. A tali fini, è possibile altresì uscire dall’ambito dei 30 chilometri dai confini del proprio Comune laddove lo spostamento sia giustificato dalla necessità di raggiungere una “seconda casa” (in tal caso è necessario dimostrare di possedere un titolo di legittimazione antecedente al 14 gennaio 2021).

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