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Trento
25 gennaio | 19:27

Ecco la circolare del Ministero che "salva" gli autovelox e il parere dell'Avvocatura di Stato che dà manforte ad enti locali e prefetture: "Omologazione e approvazione equivalenti"

Le sentenze della Cassazione nel 2024 avevano sollevato dubbi sulla validità delle multe emesse con dispositivi autovelox non omologati, ma ora una circolare del Ministero degli Interni, supportata dal parere dell’Avvocatura dello Stato, chiarisce l’equivalenza tra approvazione e omologazione dando indicazioni a prefetture ed enti locali su come agire in caso di ricorsi di automobilisti e associazioni

di Redazione

TRENTO. Nel corso del 2024, alcune sentenze della Cassazione avevano acceso le speranze di alcuni automobilisti incappati nelle multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox.

 

Il motivo del contendere sembrava all'apparenza una questione tecnica o linguistica: i giudici sostenevano infatti che i termini "approvazione" e "omologazione" non siano sinonimi. Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, sarebbero valide solo le sanzioni emesse attraverso dispositivi omologati. Ma in assenza di un decreto che regolamentasse la procedura di omologazione, nessun apparecchio poteva essere considerato realmente conforme.

 

Insomma, una gran confusione che aveva scatenato numerosi ricorsi da parte degli automobilisti e delle associazioni, e spinto alcune Prefetture e vari enti locali a disattivare temporaneamente i rilevatori per evitare ulteriori contenziosi (QUI L'ARTICOLO).

 

Ora però la situazione cambia: una recente circolare del Ministero degli Interni inviata ai prefetti (anche a Trento e Bolzano) riporta l’attenzione su un parere dell’Avvocatura generale dello Stato, datato 18 dicembre, che sottolinea come le procedure di "approvazione" e "omologazione" siano in realtà sostanzialmente equivalenti (in basso il documento completo). "Piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell'omologazione che dell'approvazione", recita il passaggio. 

 

Secondo l’avvocatura, entrambe le procedure infatti sono finalizzate a verificare che l'apparecchio sia utile allo scopo e conforme alle esigenze di misurazione e accertamento; inoltre entrambe le procedure riguardano il prototipo e non il singolo strumento prodotto e utilizzato sulla strada; e per concludere, in entrambi i casi è sempre il Ministero delle Infrastrutture l'autorità amministrativa deputata a gestire l’intero processo. Già nel 2020, due pareri ministeriali avevano evidenziato la complementarità tra approvazione e omologazione, suggerendo che non esistano differenze sostanziali tra le due.

 

Questo nuovo orientamento però può essere un momento di svolta che rischia di ridimensionare le speranze di chi puntava a contestare le multe sulla base delle precedenti sentenze della Cassazione. L’Avvocatura, infatti, invita i prefetti a difendersi da eventuali ricorsi dimostrando in giudizio la piena equivalenza tra le due procedure e depositando fin dal primo grado la documentazione necessaria a certificare l’approvazione dei dispositivi.

 

Nel frattempo, il governo ha avviato un tavolo tecnico presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, coinvolgendo Viminale, Anci e altri attori istituzionali, per definire finalmente le regole su omologazione, taratura e verifica dei rilevatori di velocità.

 

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