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Trento
28 marzo | 15:43

"Illegittima la soppressione della classe al Prati: sentenza che fa scuola". La Uil: "L'autonomia scolastica prevale su quella dell'amministrazione"

La Provincia aveva soppresso una classe al Liceo Prati e inserito Giovanni Ceschi tra i docenti "perdenti posto" ma la decisione è stata ritenuta illegittima dal giudice del lavoro. La Uil Scuola: "Il contratto ha maggior forza di atti di tipo amministrativo"

TRENTO. La decisione della Provincia di eliminare una classe al Liceo Prati è illegittima. Così si è pronunciato il giudice del lavoro Giorgio Flaim. Una sentenza che dà ragione a Giovanni Ceschi, presidente dell'associazione degli insegnanti del Trentino Docet. A intervenire anche la Uil Scuola: "Siamo sempre pronti a difendere e tutelare l’autentica autonomia scolastica. In Trentino spesso calpestata". 

 

La vicenda risale all'anno scorso. La Provincia sceglie di sopprimere la quarta classe, quarta ginnasio in ingresso 2025/26, e con 73 iscritti aveva applicato il regolamento per autorizzare tre classi e non quattro. Un indirizzo che aveva penalizzato i docenti delle classi di concorso in esubero.

 

E Ceschi è rientrato nell'elenco di mobilità dei docenti pubblicata dal Dipartimento di istruzione, cioè degli insegnanti "perdenti posto" che a causa della contrazione degli iscritti erano costretti a trasferirsi in un altro istituto. Un provvedimento di piazza Dante ritenuto illegittimo con sentenza del 17 marzo scorso.

 

"La sentenza - commenta il docente di greco e latino - ripristina un diritto soggettivo violato, fa chiarezza sull'agire ineccepibile della dirigente scolastica del Liceo Prati, professoressa Paola Baratter, e afferma almeno due principi di diritto ancora più importanti: l'attuazione da parte delle singole scuole del progetto d'istituto prevale su criteri burocratici ed economistici dell'amministrazione. In soldoni: l'autonomia appartiene alla scuola, non all'ufficio. E inoltre che classi di concorso e insegnamenti caratterizzanti, per ciò stesso a rischio (come A013, greco latino e materie letterarie al Classico, già prima del mio caso doppiamente soprannumeraria in provincia di Trento) vanno salvaguardati. Le graduatorie dei docenti devono essere stilate nel rispetto del grado di scuola, del tipo di posto o delle classi di concorso di appartenenza".

 

Principi che "non a mio beneficio ma in difesa della dignità della scuola tutta, ho sempre affermato, di recente argomentandoli anche nel saggio 'Facciamo scuola?'. E chissà che proprio questo non sia il mio peccato originale", aggiunge Ceschi. "In ogni caso: si tratta di una sentenza che davvero è destinata a 'fare scuola'. Ringrazio per il prezioso patrocinio legale gli avvocati Attilio Carta e Stefano Tomaselli, e il mio sindacato, Uil Scuola".

 

A commentare la pronuncia anche il sindacato. "A distanza di quasi un anno, il giudice Flaim ha accolto appieno le nostre richieste: Ceschi torna titolare al suo Liceo", dice Monica Motter, segretaria generale della Uil Scuola. "Ma la vera vittoria sindacale, a nostro giudizio, sta nelle pieghe della motivazione della sentenza. Non è previsto da alcuna delibera provinciale che, per il principio di economicità della spesa le classi debbano essere costituite da 25 allievi: invece è deliberato che le classi di allievi debbano essere costituite tra un minimo di 15 allievi e un massimo di 25 studenti. Sta al dirigente scolastico che, in virtù dell’autonomia scolastica, sulla base della programmazione attuativa del progetto d’istituto chiede all’Amministrazione l’autorizzazione del numero delle classi da costituire".

 

Nel caso di specie al Prati erano state chieste 4 future classi prime. "L’amministrazione può decidere di ridurre il numero proposto, può assumere decisioni discrezionali, ma non arbitrarie e immotivate", prosegue Motter. "Come di fatto è avvenuto. A maggior ragione deve essere motivata in una situazione ripetuta e reiterata negli anni nella scuola in cui le classi in media erano composte da numeri che vanno del 16 al 18 al 19. Media che, di fatto, viene confermata e applicata in tutti gli istituti di scuola del II ciclo. Tra l’altro nel provvedimento di soppressione, ritenuto illegittimo dal giudice, non è stato rispettato l'obbligo di tener conto delle reiscrizioni degli alunni bocciati necessariamente per la prima classe cioè per la quarta ginnasio".

 

Per la Uil Scuola si tratta di "una vera vittoria: le scelte formative che vengono adottate dalle singole scuole devono essere rispettate. Nessun generico principio di economicità, peraltro mai deliberato del decisore politico, rinvenuto invece in una determinazione di Palazzo (Dipartimento Istruzione), può permettere di comprimere l’autonomia scolastica: principio tutelato financo dalla Costituzione Italiana".

 

Insomma, l'autonomia scolastica prevale sull'autonomia dell'amministrazione e il contratto è più forte degli altri atti di tipo amministrativo. "Nella contrattazione provinciale, ma nemmeno in quella nazionale, non è prevista la costituzione di graduatorie unificate tra classi di concorso diverse. Il contratto collettivo provinciale prevede espressamente che le graduatorie dei docenti vengano stilate nel rispetto del grado di scuola, del tipo di posto o delle classi di concorso di appartenenza. A maggior ragione se ci sono docenti soprannumerari e su classi di concorso in esubero, classi di concorso che hanno docenti in ruolo in numero maggiore delle cattedre disponibili. E' una ulteriore vittoria: i contratti hanno prevalenza sugli atti amministrativi, quali le determinazioni dirigenziali", conclude Motter.

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