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Trento
03 luglio | 19:44

Orsa F36, respinto il ricorso della Provincia e le associazioni esultano: "Abbattimento solo come extrema ratio, inopportuno creare allarme sociale per giustificare uccisioni"

Vittoria definitiva in cassazione e grande soddisfazione per Lndc Animal Protection, Lav e Wwf Italia: "L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale dello Stato di diritto: il controllo di legittimità del giudice amministrativo comprende il dovere di verificare la completezza dell’istruttoria, la correttezza dell’accertamento dei fatti e la coerenza logica delle valutazioni tecnico-scientifiche poste a fondamento dei provvedimenti amministrativi"

di Redazione

TRENTO. Vittoria definitiva in cassazione per le associazioni animaliste sulla questione orsa F36: è stato infatti respinto il ricorso della Provincia autonoma di Trento contro la decisione del Consiglio di Stato che aveva ritenuto illegittimo l'ordine di abbattimento con il quale il presidente Maurizio Fugatti aveva "condannato a morte" l'orsa il 7 settembre 2023. 

 

Pochi giorni dopo il Tar di Trento aveva sospeso l'abbattimento (disponendo la cattura), e il Consiglio di Stato aveva accolto i ricorsi presentati dalle associazioni animaliste e ambientaliste che si erano opposte. L'orsa F36 era poi stata trovata morta il 27 settembre 2023 in val Bondone, sul territorio comunale di Sella Giudicarie. Citando i contenuti della richiesta di archiviazione indirizzata al Gip di Trento, la Lav aveva dichiarato che l'orsa era stata uccisa “da un colpo di arma da fuoco” (Qui Articolo).

 

Oggi, venerdì 3 luglio 2026, viene messa la parola fine sulla vicenda: "Con questa ordinanza - esultano Lndc Animal Protection, Lav e Wwf Italia - la Suprema Corte conferma un principio essenziale: quando una pubblica amministrazione dispone misure estreme nei confronti di un animale appartenente a una specie particolarmente protetta, il controllo del giudice amministrativo non è un passaggio formale, ma una garanzia sostanziale di legalità. L’ordinanza assume particolare rilievo perché ribadisce un principio fondamentale dello Stato di diritto: il controllo di legittimità del giudice amministrativo comprende il dovere di verificare la completezza dell’istruttoria, la correttezza dell’accertamento dei fatti e la coerenza logica delle valutazioni tecnico-scientifiche poste a fondamento dei provvedimenti amministrativi".

 

La Corte infatti, spiegano, ha riconosciuto che il Consiglio di Stato ha legittimamente rilevato come la Provincia autonoma di Trento e l’Ispra avessero erroneamente qualificato il comportamento dell’orsa F36, omettendo di considerare elementi decisivi emersi dall’istruttoria e travisando il significato degli episodi contestati. Infatti, come ribadisce l’ordinanza della Corte di Cassazione, la reazione di F36 all’incontro con due persone il 30 luglio 2023 è dipesa dal fatto che questi ultimi 'non si erano attenuti alle regole diffuse dalla stessa Amministrazione Provinciale in caso di incontri con orsi'.

 

Altro passaggio importante: "La Cassazione evidenzia che il Consiglio di Stato ha correttamente affermato come l’uccisione di un animale appartenente a una specie particolarmente protetta costituisca una misura di extrema ratio, ammissibile soltanto quando sia dimostrata l’assenza di qualsiasi altra soluzione valida e meno lesiva sia della conservazione della specie sia della vita e del benessere dell’animale. In tale prospettiva, la mera indisponibilità di strutture di captivazione nella disponibilità della Provincia non può trasformarsi in una giustificazione automatica dell’uccisione, trattandosi di una carenza organizzativa imputabile all’amministrazione e non di un presupposto previsto dalla Direttiva Habitat". 

 

"Di particolare importanza - si legge - è anche il passaggio dell’ordinanza nel quale la Corte conferma la censura formulata dal Consiglio di Stato nei confronti dell’utilizzo, da parte della Provincia, del clima di allarme sociale e della pressione mediatica come elementi giustificativi dell’uccisione, ritenendoli estranei ai rigorosi presupposti richiesti dalla normativa europea. Si tratta di un punto centrale: la gestione della coesistenza con la fauna selvatica, e in particolare di specie protette come l’orso bruno, non può essere guidata dall’emotività del momento, dalla pressione dell’opinione pubblica o dalla ricerca di scorciatoie amministrative, ma deve fondarsi su istruttorie complete, dati corretti, valutazioni scientifiche e rispetto rigoroso della normativa nazionale ed europea". 

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