"No ai 'tribunali islamici' in Italia". Salvini attacca, ma di cosa si tratta in realtà? L'esperta: "Arbitrato religioso non è illegale, così meno rischi di giustizia 'di comunità'"
La camera arbitrale islamica di Padova e i limiti dell'arbitrato religioso: oltre le polemiche, ecco l'analisi di Rossella Bottoni, professoressa associata della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento

PADOVA. Il tema è emerso con forza negli scorsi giorni e ha presto attirato le attenzioni politiche, in primis, del centro-destra: da diversi mesi – per la precisione da marzo 2026 – a Padova è stata costituita una camera arbitrale islamica, con l'obiettivo di promuovere, si legge sul sito ufficiale dell'associazione, “la cultura dell'arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie all'interno della comunità islamica italiana”.
E la polemica, naturalmente, non è mancata: “La Sharia anche in Italia? Assolutamente no. In Italia non possono esistere 'tribunali islamici' né leggi parallele: esistono, e tutti devono rispettare, solo le leggi italiane”. Il messaggio è stato condiviso sui social dal leader della Lega Matteo Salvini, ma prese di posizione simili sono arrivate anche da esponenti di Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre la Procura di Padova – dopo un esposto presentato da un esponente di Futuro Nazionale – ha aperto un procedimento senza indagati né ipotesi di reato.
Sul tema è intervenuta anche l'Unione delle Comunità islamiche d'Italia, prendendo “pubblicamente e nettamente” le distanze da un'iniziativa, dicono i responsabili dell'Ucoii, nata “in modo del tutto autonomo, promossa da soggetti sconosciuti alle comunità islamiche italiane e privi di qualsiasi mandato da parte loro” e verso la quale l'Unione invita ufficialmente i fedeli a diffidare.
Ma di che servizio si tratta in realtà? “La Camera arbitrale islamica italiana – si legge sul sito dell'ente – è un'istituzione indipendente dedicata all'amministrazione dell'arbitrato, fornendo una piattaforma per risolvere controversie civili e commerciali in conformità con i principi della Shari'a, ossia la legge islamica. I nostri arbitri sono esperti qualificati sia nel diritto secolare che nelle dottrine sciaraitiche, garantendo un processo di risoluzione equo, informato e culturalmente sensibile. La sentenza arbitrale resa dagli arbitri della Camera avrà poi lo stesso effetto di una sentenza resa dall'Autorità giudiziaria italiana”.
Una presentazione che, letta superficialmente, presenta elementi che colpiscono – e farebbero presupporre, appunto, una sorta di parallelo diretto con la giustizia italiana. In realtà, però, la questione è ben più complessa e, come riassume a il Dolomiti la professoressa associata della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento Rossella Bottoni – specializzata in diritto e religione, compreso il diritto islamico – l'interpretazione più coerente è diversa rispetto a quella paventata dal dibattito, in primis, dal segretario della Lega.
In altre parole, spiega la professoressa, più che pensare all'ingresso del diritto islamico nel sistema italiano, si tratterebbe quasi del contrario: portare dentro le regole e i controlli dell'ordinamento italiano richieste che già oggi esistono, e che altrimenti rischierebbero di rimanere affidate a eventuali forme di giustizia informale, sommersa e incontrollabile all'interno delle comunità. Richieste che, tra l'altro, non possono essere di natura penale e che non possono naturalmente prevedere decisioni contrarie ai principi e regole dell'ordinamento giuridico italiano.
Ma procediamo con ordine.
“Innanzitutto – spiega la professoressa – bisogna chiarire cosa sia l'arbitrato. Insieme alla conciliazione e alla mediazione, rientra nei metodi alternativi di risoluzione delle controversie e prevede di affidare la gestione di una lite tra le parti a uno o più giudici privati (gli arbitri), anziché al giudice nazionale. A livello generale, i vantaggi principali del sistema sono tre: una procedura mediamente più snella, costi frequentemente minori e riservatezza”.
Alcune condizioni, continua, sono naturalmente essenziali: “Entrambe le parti devono essere d'accordo nel rivolgersi all'arbitro, e partecipano alla sua scelta. Il valore giuridico della decisione, definita lodo, varia se si tratta di arbitrato rituale o libero. Esistono sia camere arbitrali legate a tradizioni religiose (per esempio i tribunali rabbinici, i Beth Din, nel mondo ebraico possono operare anche come corti arbitrali) che camere del tutto laiche”. E per quanto riguarda camere specificamente legate al diritto islamico, esempi esistono da anni in altri contesti nazionali, a partire dal Regno Unito – dove l'istituto dell'arbitrato è normato da una legge specifica risalente al 1996.
“In Italia – continua Bottoni – la legge non proibisce espressamente di ricorrere a un arbitro religioso, di conseguenza la Camera arbitrale di Padova non è illegale. Rimangono comunque elementi da chiarire, a partire da che tipo di diritto venga applicato nelle varie risoluzioni: al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento arbitrale riportato sul sito della Camera di Padova si specifica per esempio che, se ciascuna delle parti ha una cittadinanza in comune in un Paese che include il diritto islamico nel proprio ordinamento, l'ente applicherà il diritto islamico 'come interpretato ed applicato in tale Paese'”.
Una formula che, ancora una volta, può far discutere se non approfondita, ma il cui potenziale impatto, sottolinea la professoressa, viene depotenziato dai limiti del sistema arbitrale stesso.
“Innanzitutto – spiega – non si possono trattare questioni di natura penale, ma solo alcune legate all'ambito civile, e in particolare controversie in materia di diritti disponibili, con l’esclusione ad esempio di diritti della personalità e questioni di stato civile. Non si può dunque procedere per questa via quando si parla di questioni legate a diritti indisponibili. Possiamo immaginare che gli ambiti di riferimento principali siano liti legate a questioni di natura patrimoniale e così dispute di tipo economico. Nel diritto islamico esistono istituti che non sono compatibili con l'ordinamento giuridico italiano, e affinché la decisione presa dal tribunale arbitrale, acquisti efficacia è necessario depositare la documentazione presso il Tribunale civile di riferimento per il territorio, che deve poi rendere la decisione esecutiva con la cosiddetta omologazione. In altre parole, se quanto concordato negasse, per esempio, il principio di uguaglianza tra uomo e donna, o il diritto alla difesa di una delle parti, un giudice italiano potrebbe annullare il lodo”.
Proprio per questo, dice la professoressa di UniTrento, potrebbe essere utile ribaltare la prospettiva: “Da una parte è naturalmente doveroso vigilare per scongiurare il rischio che una parte più fragile, tendenzialmente quella femminile per il contesto di cui parliamo, possa essere vittima di sopraffazione in sede arbitrale. Proprio per questo, come detto, le decisioni restano soggette al controllo di una corte italiana. Ma se guardiamo a contesti nei quali questo istituto è più radicato, a partire proprio dal Regno Unito, c'è una letteratura sull'analisi dei rischi e dei benefici, con diversi studi che mettono in evidenza vari aspetti positivi. Tra questi, le potenzialità di emancipazione per le donne stesse, che attraverso questi strumenti possono in linea teorica far valere le proprie posizioni e i propri diritti all'interno di un perimetro ritenuto compatibile anche dalla propria comunità”.
In altre parole, stigmatizzare e proibire il ricorso a iniziative simili potrebbe avere l'effetto direttamente opposto a quello auspicato: “L'idea – dice la docente – è di rendere compatibile una risoluzione legata al diritto islamico con le norme del diritto italiano che tutelano, per esempio, i diritti delle donne. Proprio per questo può risultare, in questo contesto, più utile sensibilizzare piuttosto che vietare. Fingere che questo tipo di richieste nel nostro Paese non esistano non è un atteggiamento produttivo: permetterne l'emersione, all'interno di un perimetro giuridico e di diritti della persona che in definitiva rimane quello italiano, è una strategia per ridurre i rischi di una 'giustizia' che può assumere caratteristiche informali e comunitarie. Fenomeni ben più preoccupanti”.
Questo non significa naturalmente che i rischi non esistano. Il rischio vero è infatti legato alla libertà del consenso: ragionando in generale, al di là dunque del caso particolare legato alla Camera di Padova, una cosa è affidare a un arbitro una lite di carattere commerciale tra due imprenditori di fede musulmana, un'altra è che una donna accetti una procedura religiosa magari sotto la minaccia dell'emarginazione sociale o della perdita del sostegno economico.
E qui pesa anche un dettaglio tecnico: quando il lodo viene depositato, il tribunale ne verifica infatti la regolarità formale, senza entrare nel merito. Il controllo sui contenuti arriva se una delle due parti lo impugna per nullità davanti alla Corte d'appello, cosa che il codice consente sempre quando la decisione contrasta con l'ordine pubblico – in breve con i principi fondamentali dell'ordinamento. Il controllo dello Stato, insomma, c'è ma non scatta da solo: a doverlo attivare sarebbe proprio la parte più debole.
“Il dato più importante – conclude Bottoni – è che strumenti di questo tipo possono favorire l'emersione di un contesto di 'giustizia' che, altrimenti, rischierebbe di rimanere confinata a livello comunitario. Il tutto deve però avvenire all'interno di un perimetro giuridico ben delimitato, che fornisca garanzie alle parti più fragili. Certo, rimangono da chiarire diversi aspetti: in primis, la Camera di Padova fa riferimento a 'precetti del diritto islamico comune alle nazioni islamiche', ma la declinazione di questi precetti è differente tra Paese e Paese ed è quindi necessario chiarire quali siano i reali principi di riferimento”.














