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| 26 set 2018 | 17:36

Assicurazione sulla casa: come sceglierla

Dallo scoppio incendio e furto alle coperture ad hoc per i condomini. Tutto quello che c'è da sapere in tema di polizze per la casa con un'occhio alle clausole

di Redazione

TRENTO. L'assicurazione sulla casa è una copertura contro eventi di vario tipo che possono interessare la semplice struttura del fabbricato fino ai beni contenuti nello stesso o in sue pertinenze. Una casa assicurata consente di dormire sonni più tranquilli, a patto che si scelga la polizza giusta e se ne conoscano perfettamente le condizioni. Vediamo innanzitutto quali sono i beni coperti dalle polizze assicurative dedicate ai fabbricati.

 

L'assicurazione sulla casa, conferma il sito Polizzeonline.net, tutela anche le sue fondamenta e gli interrati ma non l'area circostante, mentre possono rientrare tra i beni assicurati gli impianti infissi nel terreno di pertinenza del fabbricato quali, per esempio: piscine, campi da gioco, cancelli e altre recinzioni, tettoie, box e viali privati. Sono assicurabili anche le pertinenze (cantine, soffitte, garage e altre rimesse), comprese quelle costruite in corpi distaccati dall'immobile principale. Vi sono polizze dedicate alla tutela dei beni contenuti nell'immobile assicurato, dei suoi inquilini e di terzi danneggiati da eventi accaduti all'interno della casa ma con effetti estesi anche ad altre unità abitative.

 

Dallo scoppio e incendio al furto

La polizza più semplice dedicata alla tutela della casa è quella che assicura contro eventuali scoppi/incendi accaduti all'interno della stessa. Si tratta dell'assicurazione che viene obbligatoriamente richiesta alla stipula di un mutuo ipotecario. La sottoscrizione di una polizza scoppio/incendio dà diritto al risarcimento in caso, ad esempio:
- di incendio, implosione, esplosione, scoppio o azione di fulmini;
- di eventi atmosferici, caduta di aeromobili, urto di veicoli;
- della rottura di impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento/condizionamento;
- di atti vandalici o eventi socio-politici.

Non sono coperti i danni ricondotti a negligenza o dolo dell'assicurato, né quelli derivanti da normali fenomeni atmosferici: per esempio, non è risarcita la rottura del tetto per accumulo di neve, che comporta un'infiltrazione d'acqua con conseguente danneggiamento del fabbricato e dei beni in esso contenuti.

Il contratto assicurativo più completo per le singole unità abitative comprende eventi quali furto, rapina e scippo; in questo caso, il risarcimento riguarda anche gli oggetti sottratti o lesi e copre i danni causati da effrazione.

 

Una copertura ad hoc per il condominio

L’assicurazione che tutela la casa contro un'ampia varietà di eventi calamitosi viene spesso denominata "polizza globale fabbricati", ma questo tipo di dicitura si riferisce anche ai contratti assicurativi dedicati ai condomini. In tale fattispecie, assume particolare rilievo la responsabilità civile dell'assicurato per danni causati agli altri condòmini o a terzi. La globale fabbricati tutela sia le parti private che quelle comuni e risulta molto utile per coprire le spese di ricerca dei guasti e, quindi, di prevenzione di un eventuale danno a terzi.

La presenza di un'assicurazione globale fabbricati accesa sul condominio garantisce però la tutela risarcitoria dei danni subiti solo se derivanti da responsabilità civile di terzi o del condominio rappresentato dall'amministratore; per esempio, l'incendio causato da un guasto elettrico viene risarcito solo limitatamente ai danni riportati dalle parti comuni condominiali e dalle unità abitative diverse da quella interessata direttamente dall'evento. Pertanto, può essere molto utile estendere la copertura data da tali polizze stipulando un'assicurazione casa con le caratteristiche sopra descritte.

 

Occhio alle clausole

Il contratto assicurativo contiene molte clausole che devono essere lette e comprese alla perfezione, in particolar modo se il bene assicurato è così prezioso come lo è la propria casa. Le condizioni della polizza che risultano più delicate e importanti riguardano le seguenti voci:
- indennizzo (o "equa indennità"): è il compenso riconosciuto all'assicurato nelle ipotesi in cui il terzo che ha arrecato il danno non sia tenuto a risarcirlo appieno;
- massimale: è il limite massimo del risarcimento ottenibile dalla compagnia assicuratrice e il suo valore è direttamente proporzionale a quello del premio;
- premio: è il costo vero e proprio dell'assicurazione e può essere pagabile in un'unica soluzione o in quote periodiche costanti maggiorate degli interessi;
- franchigia: rappresenta il limite minimo di entità del danno che dà diritto al risarcimento assicurativo e solitamente ammonta a una cifra compresa tra 100 € e 150 €.

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