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Bolzano
15 ottobre | 21:23

Lupi, la Lndc contesta il sistema di abbattimento dell'Alto Adige: "L'efficacia non è scontata. Anche le autonomie devono rispettare norme nazionali"

A il Dolomiti l'associazione Lndc Animal Protection analizza, con riferimento agli atti di processo, le questioni sollevate nel giudizio del Tar di Bolzano sulla sospensione del decreto che disponeva l'abbattimento di un terzo lupo

Lupi, la Lndc contesta il sistema di abbattimento dell'Alto Adige: L'efficacia non è scontata
di Redazione

BOLZANO. Prima di autorizzare l’uccisione di un lupo, la pubblica amministrazione deve dimostrare che le alternative per proteggere il bestiame sono state concretamente valutate e si sono rivelate inefficaci? Oppure basta che l’abbattimento rientri in un numero massimo stabilito per l’anno? E' attorno a questo nodo giuridico che ruota l’offensiva legale condotta da Lndc Animal Protection, presentata al Tar di Bolzano, contro i provvedimenti provinciali del 2026.

 

Con l’ordinanza decisa in camera di consiglio e pubblicata oggi, giovedì 15 ottobre, il Tar di Bolzano ha accolto la richiesta cautelare di Lndc Animal Protection (Qui articolo). In attesa dell’udienza di merito fissata per il 27 gennaio 2027, il punto sulla battaglia legale condotta dall’associazione contro la gestione della fauna selvatica in Alto Adige.

 

La legge nazione 157 del 1992 (articolo 19) stabilisce un principio chiaro, spiegano i legali rappresentanti di Lndc Paolo Emilio Letrari e Michele Pezone, per la gestione della fauna selvatica: prima di autorizzare gli abbattimenti, occorre dimostrare l’inefficacia delle soluzioni ecologiche e di prevenzione, operando sotto il controllo scientifico dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

 

La Provincia di Bolzano, a seguito della riforma del 2025, ha però tracciato una strada diversa (articolo 4, comma 2-bis, della legge provinciale n.14 del 1987) per la gestione del lupo. Il modello applicato nel 2026 si articola su due livelli: un primo provvedimento generale che fissa il tetto massimo annuale di prelievi e una serie di successivi decreti per i singoli abbattimenti. Un meccanismo che, nei fatti, supera la gradualità degli interventi della norma statale, sostituendo alla prevenzione integrata una sequenza di autorizzazioni individuali.

 

"La differenza - aggiungono Paolo Emilio Letrari e Michele Pezone - non è meramente procedutale. Un sistema di controllo programmato permette di valutare unitariamente obiettivi, criteri, prevenzione e risultati attesi; la successione di autorizzazioni individuali rischia invece di frammentare la verifica di necessità e proporzionalità. La scelta normativa della provincia di Bolzano incide in concreto anche sulla possibilità di contestare in giudizio i provvedimenti di rimozione: fissato il tetto massimo, ogni singolo ordine di abbattimento richiede una specifica impugnazione".

 

Il rischio principale è la corsa contro il tempo. "Gli abbattimenti possono essere eseguiti prima che il giudice valuti la sospensiva, rendendo del tutto inutile un’eventuale vittoria legale a danno ormai avvenuto". La Lndc "non accusa la Provincia di ostruzionismo, ma rivela come la frammentazione degli atti indebolisca la tutela giudiziaria. La soluzione, evidenzia l’associazione, non richiede necessariamente piani pluriennali, ma una programmazione organica, trasparente e realmente verificabile".

 

Le difficoltà dell’allevamento in montagna – tra terreni difficoltosi, pascoli estesi e costi di sorveglianza – sono indiscutibili. Tuttavia, secondo Lndc, non basta invocare questi problemi in termini generali per dichiarare inapplicabili le misure di prevenzione come recinzioni o cani da guardia: occorre dimostrare punto per punto perché tali soluzioni non siano praticabili nei casi concreti.

 

A supporto della sua tesi, l’associazione richiama diversi studi scientifici che smentiscono l’equazione automatica “più lupi uccisi uguale meno predazioni”. La ricerca evidenzia come gli abbattimenti non garantiscano una riduzione statisticamente rilevabile dei danni al bestiame.

 

La conclusione per Lndc è quindi netta: "L’efficacia di un abbattimento non può essere scontata, ma deve essere provata caso per caso con dati verificabili, confrontandola sempre con alternative non letali. Nonostante le ampie competenze della Provincia di Bolzano su caccia e territorio, la tutela dell’ambiente resta materia di competenza dello Stato. Come ricordato dalla Corte costituzionale, anche le autonomie speciali devono infatti rispettare gli standard nazionali di protezione della fauna. Occorre quindi verificare se le norme provinciali siano davvero compatibili con i limiti imposti dalla legge nazionale 157/1992".

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