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Il Tribunale ribalta la sentenza e condanna Trentino trasporti: ''Deve pagare quanto dovuto e liquidare le spese processuali''
Dopo aver spostato la rimessa in via Innsbruck, diversi autisti si sono trovati spiazzati al momento di rientrare a fine turno oppure nell'iniziare il servizio. In primo grado il giudice aveva dato ragione a Trentino trasporti, ora la sentenza che cambia tutto. Resta aperta la strada dell'appello in cassazione

TRENTO. Il Tribunale di Trento ribalta la sentenza di primo grado e condanna Trentino trasporti per aver disdettato in forma unilaterale il contratto.
Dopo aver spostato la rimessa in via Innsbruck, diversi autisti si sarebbero trovati spiazzati al momento di rientrare a fine turno oppure nell'iniziare il servizio.
Alcuni lavoratori si ritroverebbero costretti a allungare i "tempi di lavoro" in media di 24 minuti. Oltre a questo c'è quello di trasferimento di quindici minuti, quasi un'ora in alcuni casi, per raggiungere il deposito e recuperare la propria autovettura e rientrare a casa.
Una situazione che riguarda nella fattispecie circa 250 autisti della linea urbana di Trento, ma i cui effetti potrebbero ricadere anche sugli altri settori, quali extraurbano e ferroviario.
A quel punto il sindacato Usb ha portato l'azienda in Tribunale per far riconoscere parte della retribuzione oraria. In primo grado era stata data ragione a Trentino trasporti esercizio.
L'organizzazione sindacale però non c'era stata e aveva fatto ricorso. Ora è arrivato il ribaltamento di fronte e la sentenza favorevole al sindacato.
Il Tribunale di Trento "accerta - si legge nella sentenza - il diritto degli appellanti al computo nell'orario medio giornaliero di 24 minuti della retribuzione oraria tabellare del parametro di riferimento per lo svolgimento delle mansioni di agente unico".
E la condanna "di Trentino trasporti esercizio al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, con decorrenza dalla sospensione dei pagamenti, da liquidarsi in separato giudizio, accerta il diritto dei ricorrenti per i tempi relativi agli spostamenti da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto".
Inoltre "condanna - conclude la sentenza - l'appellata al pagamento dei relativi emolumenti, da liquidare in separato giudizio, condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuale in ambo i gradi, liquidare per ciascun in grado di 6.800 euro, cui 2.600 euro per fase di studio, 1.000 euro per fase introduttiva, 1.000 euro per fase istruttoria/trattazione e 2.200 euro per fase decisionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie e accessori come da legge".
E' "solo" il giudizio di secondo grado e probabile che la vertenza vivrà un ulteriore capitolo, in questo caso sarà ovviamente Trentino trasporti esercizio a mandare avanti un ricorso per far valere le proprie ragioni.