La consulta boccia il referendum sulla legge elettorale proposto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia
Dopo otto ore di seduta la corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il quesito referendario che voleva abrogare la parte proporzionale del Rosatellum: “eccessivamente manipolativo”
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ROMA. In molti lo avevano predetto e così è stato: la Corte Costituzionale dopo otto ore di camera di consiglio ha giudicato inammissibile il quesito referendario proposto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, attraverso il quale si voleva stravolgere l‘attuale legge elettorale.
Era stato lo stesso senatore leghista Roberto Calderolli, il padre del “porcellum”, a depositare, non più di tre mesi fa, il quesito dal titolo: “Abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, con l’intento di eliminare per l’appunto la parte proporzionale del Rosatellum.
I partiti politici avevano trovato l’appoggio di otte Consigli regionali, governati tutti dal Centrodestra: Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Liguria (in questo modo avevano evitato la complicata raccolta firme).
Oggetto della richiesta referendaria erano, in primo luogo, le due leggi elettorali del Senato e della Camera con l’obiettivo di eliminare la quota proporzionale, trasformando così il sistema elettorale interamente in un maggioritario a collegi uninominali.
Ma, come spiega la Consulta, per garantire l’autoapplicatività della “normativa di risulta” (condizione sine qua non per l’ammissibilità dei referendum in materia elettorale), il quesito avrebbe investito anche la delega conferita al Governo per la ridefinizione dei collegi in attuazione della riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.
Passaggio fondamentale quest’ultimo che ha spinto la Consulta a dichiarare il referendum inammissibile “per l’assorbente ragione dell’eccessiva manipolatività del quesito referendario nella parte che riguarda la delega al Governo, ovvero proprio nella parte che, secondo le intenzioni dei promotori, avrebbe consentito l’autoapplicatività della normativa di risulta”.
In via preliminare, infine, la Corte ha esaminato, sempre in camera di consiglio, il conflitto fra poteri proposto da cinque degli stessi Consigli regionali promotori e lo ha giudicato inammissibile perché, fra l’altro, la norma oggetto del conflitto avrebbe potuto essere contestata in via incidentale, come in effetti avvenuto nel giudizio di ammissibilità del referendum.













