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| 10 mar 2020 | 05:01

La legge trentina sulle case Itea vacilla: dichiarato incostituzionale il requisito dei 5 anni di residenza per l’accesso alle case popolari adottato dalla regione Lombardia

La Corte Costituzionale: “Irragionevole negare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, non sia residente da almeno cinque anni, non c’è alcun nesso con la funzione del servizio pubblico”. Ugo Rossi: “Questi sono i risultati quando si approvano leggi solo per fare propaganda”

di Tiziano Grottolo

ROMA. Proprio in questi giorni la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale una norma precedentemente adottata dalla regione Lombardia (a guida leghista) e che fissava ad almeno 5 anni, di residenza o lavoro, il criterio per l’assegnazione di una casa popolare in regione.  

 

Una decisione che avrà sicuramente ripercussioni anche sul Trentino dal momento che una norma analoga è stata approvata dalla giunta leghista. Stiamo parlando ovviamente della famigerata legge sulle case Itea, e di tutto il corollario di provvedimenti che vi ruotano attorno, che vede come primo firmatario proprio il presidente della Pat Maurizio Fugatti. La giunta leghista infatti, ha inaugurato una deriva securitaria che ha messo nel mirino gli inquilini, vecchie nuovi, delle case Itea: così abbiamo la “norma di Hammurabi” che punisce anche i familiari di chi delinque, una patente a punti grazie alla quale anche intasare il gabinetto potrebbe farvi perdere l’alloggio e, dulcis in fundo, i criteri monstre per l’accesso alle graduatorie che in Trentino sono stati portati addirittura a 10 anni di residenza in Italia di cui 3 continuativi in Trentino.

 

Considerando che a metà febbraio è stato presentato un primo ricorso in tribunale la norma di Fugatti parrebbe avere i giorni contati, dal momento che la sentenza della Corte Costituzione per il caso lombardo parla chiaro: “È irragionevole negare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non abbia un lavoro nel territorio della Regione da almeno cinque anni. Questo requisito – riprende la sentenza – non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione, che è quella di soddisfare l’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno”.

 

Secondo la Corte, il requisito della residenza protratta per più di cinque anni (il riferimento ovviamente è alla norma lombarda) ai fini della concessione dell’alloggio non è sorretto da un’adeguata giustificazione sul piano costituzionale sia perché quel dato non è, di per sé, indice di un’elevata probabilità di permanenza (a tal fine risulterebbero ben più significativi altri elementi) sia perché lo stesso “radicamento” territoriale non può assumere un’importanza tale da escludere qualsiasi rilievo al dato del bisogno abitativo del richiedente.

 

“Il fatto grave – attacca il consigliere provinciale del Patt Ugo Rossi – è che il risultato era ampiamente previsto ma a nulla sono valsi gli avvertimenti che avevamo dato, d’altra parte questi sono i risultati quando si approvano leggi solo per fare propaganda”. Effettivamente negli scorsi mesi era suonato più di un campanello d’allarme e anche il ministro Francesco Boccia aveva minacciato l’impugnazione, il presidente della Pat ha preferito tirare dritto per la sua strada. “Il rischio – denuncia Rossi – è che ora nel mirino della Corte finiscano anche altri criteri”. Ovvero tutti quei criteri che in qualche modo agevolavano, in maniera molto più morbida, i residenti: misure motivate dal fatto che gli interventi socio-assistenziali di sostegno economico sono finanziati con fondi propri della Pat e per questo ci si voleva assicurare che le persone fossero effettivamente residenti sul territorio. Ora però per la cocciutaggine dimostrata si rischia di perdere tutto.

 

“Fortunatamente – ricorda Rossi – dimostrando quanto di buono avevamo fatto la Corte ha suggerito che questi criteri possano essere utilizzati come punteggio bonus all’interno delle graduatorie”.  La sentenza infatti afferma: “La durata della residenza sul territorio regionale potrebbe semmai rientrare tra gli elementi da valutare nella formazione della graduatoria”, arrivando poi alla conclusione che “la norma impugnata violi i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto fonte di una discriminazione irragionevole in danno di chi, cittadino o straniero, non possieda il requisito richiesto. Inoltre – riporta sempre la sentenza – la legge contrasta anche con il principio di uguaglianza sostanziale, perché il requisito temporale richiesto contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica”.

 

Un autogol dunque per la giunta leghista che ora si torva intrappolata in un vicolo cieco: “Non ci hanno mai voluto ascoltare – punta il dito Rossi – preferendo continuare a tirare la corda pur di farsi belli son il loro Capitano, ora se fossero responsabili sarebbe il caso di prendere atto della sentenza e riportare tutti i criteri a tre anni cercando di evitare di vedersi dichiarare incostituzionale una legge, smacco a cui la nostra Provincia non era abituata”.

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