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| 30 giugno | 19:01

Ddl caccia, gli esperti smentiscono la bufala che l'attività venatoria tuteli biodiversità ed ecosistema: ''Evidenti incongruenze rispetto alle evidenze scientifiche nella norma''

Più che un disegno di legge pare un disastro di legge a leggere l'analisi del consiglio direttivo dell'Associazione Teriologica Italiana che invita il Parlamento a sospendere l'iter motivando punto su punto tutte le criticità dal punto di vista scientifico e normativo del provvedimento. Ecco una sintesi di quanto riportato nel documento

ROMA. In conclusione ''il Consiglio Direttivo dell'Associazione Teriologica Italiana invita il Parlamento a sospendere l'iter di approvazione del Disegno di Legge n. 1552, alla luce delle evidenti incongruenze riscontrabili rispetto alle attuali conoscenze scientifiche. Invita, altresì, il Legislatore a riaprire un confronto con la comunità scientifica e, in particolare, con gli esperti afferenti al Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale e all'Ispra, al fine di pervenire a una revisione del provvedimento che sia coerente con le migliori evidenze scientifiche disponibili e che garantisca un adeguato livello di tutela delle popolazioni di fauna selvatica''. Si chiude così un prezioso lavoro svolto dal consiglio direttivo dell'associazione che riunisce tecnici, esperti e studiosi dei mammiferi (l'Associazione Teriologica Italiana la teriologia è lo studio dei mammiferi) raccolto in un ''documento di osservazione al ddl 1552'', il cosiddetto ddl caccia del Governo Meloni. Un decreto, come noto, criticatissimo ad ogni livello e che oggi trova anche un'opposizione netta e articolata da parte di alcuni dei massimi esperti in materia di fauna in Italia. 

 

Già nelle premesse viene chiarito che ''l’analisi evidenzia come diverse disposizioni proposte risultino prive di adeguato supporto scientifico e possano entrare in contrasto con i principi della normativa vigente e con gli obblighi derivati dal diritto dell’Unione Europea (in particolare dalle Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 2009/147/CE) e delle principali convenzioni internazionali in materia di conservazione della biodiversità''. Quindi si analizza il fatto che la norma del Governo partirebbe dall'assunto che l'attività venatoria "nel rispetto dei limiti della presente legge, concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema".

 

Una mantra che si ripetono i cacciatori ma che non ha nessuna evidenza scientifica come raccontano gli esperti dell'Associazione Teriologica Italiana: ''La clausola per cui l'attività venatoria rappresenta uno strumento biologico di conservazione della biodiversità appare priva di fondamento scientifico, per le seguenti ragioni''.

 

La prima è che ''la caccia sportiva non riproduce i processi di selezione naturale esercitati dai predatori. Anche quando è praticata mediante caccia di selezione, il prelievo si concentra frequentemente su individui sani, adulti o con caratteri morfologici di pregio (ad esempio, ai fini trofeistici negli ungulati), alterando la struttura demografica delle popolazioni, il rapporto tra i sessi e la variabilità genetica). La letteratura scientifica evidenzia che tale prelievo venatorio selettivo può esercitare una pressione in grado di modificare i processi evolutivi delle popolazioni, riducendone la variabilità genetica, il potenziale adattativo e, nel lungo periodo, la resilienza ecologica''.

 

La seconda ragione è che ''la letteratura scientifica evidenzia come gli effetti dell’attività venatoria non possano essere valutati esclusivamente sulla base del numero di animali abbattuti. Oltre alla mortalità diretta, infatti, la presenza dei cacciatori e dei cani da caccia rappresenta un’ulteriore fonte di disturbo che induce negli animali l’attivazione di una risposta di percezione del rischio. Tale risposta comporta una serie di modifiche comportamentali e fisiologiche, tra cui l’aumento della vigilanza, la riduzione del tempo dedicato all’alimentazione, l’incremento degli spostamenti, la modifica degli orari di attività, il cambiamento nell’uso dell’habitat e l’aumento del dispendio energetico (...). Conoscenze scientifiche ormai assodate riconoscono che l’impatto dell’attività venatoria comprende sia effetti letali (mortalità da prelievo) sia effetti non letali, derivanti dal disturbo antropico e dalle modificazioni comportamentali e fisiologiche che esso induce nelle popolazioni selvatiche''.

 

Terza ragione, ma non meno importante: ''Nonostante le parziali restrizioni comunitarie (Reg. UE 2021/57), l'uso di munizioni commerciali a base di piombo nelle aree terrestri ed agro-silvopastorali per il prelievo degli ungulati perpetua l'immissione di un metallo pesante altamente tossico e bioaccumulabile direttamente nella catena trofica dei mammiferi necrofagi e dei grandi carnivori, causando inquinamento ambientale ed esponendo dunque la fauna ai rischi ad esso connessi, in evidente contrasto con la clausola per cui l’attività venatoria concorre alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema''.

 

Insomma c'è poco da fare per tecnici ed esperti: ''L'attività venatoria intesa quale pratica ludico-ricreativa non possiede i requisiti tecnici, operativi e scientifici per poter essere definita, di per sé, come uno strumento biologico di conservazione della biodiversità. Essa può essere regolamentata in modo da risultare compatibile con gli obiettivi di conservazione e da non compromettere il mantenimento della biodiversità; tuttavia, gli eventuali effetti favorevoli derivano dagli specifici interventi di gestione e dalle misure tecnico-scientifiche che li accompagnano, non dall’attività venatoria in quanto tale''.

 

Il ddl, tra l'altro, per l'Associazione Teriologica Italiana compie una pericolosa sovrapposizione ''tra l'attività venatoria ordinaria e il controllo faunistico'' anche in questo caso andando contro ogni evidenza scientifica. ''Sotto il profilo biologico ed ecologico, i due interventi rispondono a finalità, tempistiche e meccanismi d'azione strutturalmente divergenti, rendendo l'attività venatoria ordinaria uno strumento non idoneo alla risoluzione mirata dei conflitti ecologici ed economici''.

 

Grave poi che il ddl riduca ''significativamente il ruolo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella definizione dell’elenco delle specie cacciabili e dei calendari venatori, eliminando il carattere vincolante del suo parere e consentendo alle regioni di discostarsi dalle valutazioni dell’Istituto sulla base di motivazioni proprie. Analogamente, all’art. 19, le modalità di controllo faunistico vengono affidate alla discrezionalità ministeriale, riducendo il ruolo della valutazione tecnico-scientifica quale presupposto istruttorio delle decisioni concernenti il prelievo faunistico''. 

 

Un'ampia analisi viene riservata dagli esperti anche al fatto che ''l'articolo 10 comma 3, del Ddl modifica i criteri di ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica, prevedendo che nel computo della quota di territorio destinata alla protezione siano espressamente ricompresi anche i Parchi Nazionali e Regionali. Tale modifica determina, di fatto, la saturazione della quota minima di territorio destinata alla tutela della fauna mediante aree già sottoposte a regime di protezione, riducendo la necessità di istituire ulteriori aree sottratte all'attività venatoria'' e il comma 6 amplia potenzialmente le superfici destinate all'esercizio dell'attività venatoria. Il tutto, per l'Associazione Teriologica sarebbe in contrasto con norme nazionali ed europee. Il fatto, poi, che venga data la possibilità di estendere i calendari venatori alle Regioni e queste ''possano discostarsi dai pareri di Ispra e del Comitato tecnico faunistico-venatorio'' motivando la decisione crea dei rischi di tutela di determinate specie animali. ''La motivazione per cui nella versione vigente della legge, il termine del periodo venatorio non può essere posticipato oltre la prima decade di febbraio, risiede nel comma 1-bis dello stesso articolo: la caccia è vietata durante il periodo di ritorno ai luoghi di nidificazione, durante la nidificazione, riproduzione e periodo di dipendenza degli uccelli. Il prolungamento della stagione venatoria nei mesi tardo-invernali o pre-primaverili è tuttavia deleterio anche per i mammiferi, a causa dell'interferenza con i cicli riproduttivi e del disturbo generalizzato in un periodo chiave di recupero energetico post-invernale''.

 

 

Addirittura il ddl del Governo Meloni va a ''consentire di fatto lo svolgimento della caccia collettiva in forma di braccata su terreno innevato su gran parte del territorio nazionale, eliminando una limitazione storicamente finalizzata a ridurre il disturbo antropico nei confronti della fauna selvatica durante il periodo di massima vulnerabilità ecologica''. Una vera carognata, diciamo noi, visto che, spiegano più tecnicamente gli esperti, ''la disposizione risulta in contrasto con consolidati principi dell'ecologia comportamentale, della fisiologia energetica dei mammiferi e della moderna gestione faunistica''. Infine ''la ridefinizione restrittiva dei valichi montani prevista dal disegno di legge determina una significativa riduzione delle aree sottratte all'attività venatoria, incidendo su elementi del paesaggio che svolgono una funzione essenziale per la connettività ecologica''. E sia questa parte che la precedente per gli esperti entrerebbero in contrasto con norme nazionali e comunitarie assodate. 

 

Insomma più che un disegno di legge appare un disastro di legge e il documento dell'Associazione Teriologica (che è molto più articolato di quanto ci siamo, giocoforza, limitati a sintetizzare qui sopra) lo certifica risultando difficilmente smentibile provenendo da ambito tecnico e scientifico. Le considerazioni politiche sono, evidentemente, altra cosa ma almeno non si camuffi un ddl tanto sbagliato per la tutela della biodiversità per qualcosa che a quello dovrebbe servire. 

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