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Concessioni irregolari, stangata della Corte dei conti all'ex sindaca e alla commissione: ''Danno erariale, risarciscano il Comune''
La vicenda prende le mosse nel 2013 e arriva a prima sentenza nel 2015, quando il Tar di Trento accoglie il ricorso contro il Comune di Canal San Bovo e annulla variante e sanatoria: "Difesa della sindaca temeraria", la commissione edilizia invece avrebbe mostrato "manifesta superficialità e erroneità"

PRIMIERO. Un danno erariale alle casse comunali di oltre 13 mila euro, 13.631,52 per la precisione. Nel mirino della Corte dei conti di Trento ci sono Mariuccia Camin, l'ex sindaca di Canal San Bovo nella legislatura 2010-2015, e un po' a sorpresa la commissione edilizia dell'epoca.
All'importo va aggiunto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali per 2.300 euro a testa tra Vittorio Cerqueni, Walter Orsingher e Riccardo Nami della commissione, quindi 3.131 euro a carico della prima cittadina. Assolti Stefano Beccali, Gaspare Perotto e Giulia Rattin della Giunta comunale.
Non è la prima volta che i comuni nel primierotto si ritrovano a dover fare i conti con aggiudicazioni e delibere poi impugnate. L'ultimo caso in ordine di tempo è quello di Sagron-Mis e la vicenda del compendio formato da Albergo, biolago balneabile, anfiteatro, torre-palestra il tutto a 800 euro al mese: il Comune li aveva affidati in via diretta e il segretario si era dissociato pubblicamente (Qui articolo).
Questa vicenda prende le mosse nel 2013 e arriva a prima sentenza nel 2015, quando il Tar di Trento accoglie il ricorso dei signori Macchi contro il Comune di San Bovo e Pislor: il tribunale amministrativo annulla così le concessioni edilizie relative a variante e sanatoria, contenuto rispettivamente nelle delibere 107/2013 e 108/2013, rilasciate il 4 settembre del 2013 dalla sindaca in favore di Pislor.
Il Tar di Trento aveva accertato l'illegittimità delle concessioni: "Provvedimenti assunti sulla base di un'istruttoria procedimentale gravemente incompleta, per di più, in palese contrasto con un precedente provvedimento di demolizione del sindaco (ordinanza 6/2012)", questo tra le motivazioni del tribunale amministrativo, che poi ha interessato della vicenda anche la Corte dei conti.
Nella sentenza della Corte dei conti si legge che "Nell'invito a dedurre del 16/2/2017 il requirente ha imputato la responsabilità del riferito pregiudizio al sindaco Mariuccia Cemin, al vicesindaco Stefanno Beccalli, ai componenti della Giunta comunale Gaspare Perotto e Giulia Rattin nonché al responsabile dell'Ufficio tecnico, geom. Ettore Rattin, ed al responsabile del procedimento, Leonardo Del Vasto. La stessa Procura ha, quindi archiviato la posizione dei funzionari Rattin e Del Vasto, avendo questi ultimi evidenziato di aver dato parere negativo al rilascio delle concessioni edilizia in variante e in sanatoria 107/2013 e 108/2013".
Dopo le controdeduzioni, la Procura ha ravvisato un concorso causale nel danno nella condotta dei componenti della commissione edilizia comunale, Vittorio Cerqueni, Walter Orsingher e Riccardo Nami, i quali si sarebbero però difesi che il parere non sarebbe stato vincolante.
La sentenza della Corte dei conti è però durissima. "Il Comune di Canal San Bovo - si legge - è stato indebitamente gravato per comportamenti gravemente colposi".
Alla sindaca viene evidenziata la responsabilità di aver preso la decisione di andare avanti nonostante il parere contrario dell'Ufficio tecnico: "Un colpa grave per aver votato la delibera 214/2013 di resistenza di giudizio contro il ricorso dei signori Macchi e dato luogo a una difesa temeraria davanti al Giudice amministrativo".
Alla commissione edilizia viene inoltre imputato di aver preso una decisione con "manifesta superficialità e erroneità", questo "per aver totalmente disatteso il motivato parere contrario reso dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il quale aveva seguito tutte le pratiche edilizie del Pislor e aveva effettuato i sopralluoghi sul cantiere verificando gli abusi".
La commissione, oltre a non considerare il qualificato parere dell'ufficio tecnico, procedeva oltre senza riscontrare la correttezza dei dati, anche se questi controlli fossero stati facilmente realizzabile. "Se avessero operato con maggior scrupolo nell'esame della sola documentazione i componenti della Commissione edilizia comunale avrebbero potuto verificare, analogalmente a quanto fatto dal C.t.u., la criticità dei dati forniti dal richiedente i provvedimenti concessori".
Particolare la posizione di Walter Orsingher, comandante del locale corpo dei vigili del fuoco volontari, il quale siede di diritto nella commissione edilizia per legge. Si è difeso che il suo parere, puramente consultivo, riguarda la verifica dell'idoneità delle soluzioni edilizie ai peculiari aspetti concernenti l'ipotesi della verificazioni di incendi.
Il comandante ha anche aggiunto che in ragione del titoli di studi e dell'attività svolta non ha particolari cognizioni in materia edilizia e per questi si è affidato agli altri componenti, i quali sono stati indotti in errore dagli elaborati presentati dal professionista di fiducia di Pislor. Ma non è bastato.
A questo si aggiungerebbe la tegola che il comandante non sarebbe coperto da assicurazione provinciale per responsabilità e quindi è esposto personalmente in caso di decisioni prese (anche) da terzi.