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Trento
20 luglio | 12:16

Autovelox, “violazioni accertate nel pieno rispetto della legge”. L’associazione Polizia Locale d’Italia: “Necessario fare chiarezza per evitare un eccesso di ricorsi”

La lettera firmata da Riccardo Fox, segretario generale dell’associazione Polizia Locale d’Italia: “Riteniamo opportuno rendere noti alcuni dettagli che riteniamo essere stati (sconsideratamente?) trascurati”

Autovelox, “violazioni accertate nel pieno rispetto della legge”
di MOb

TRENTO. In questi giorni tiene banco la questione autovelox, in particolare in seguito al caso del ricorso vinto da un autista dopo aver ricevuto alcune contravvenzioni nella zona di Pergine. Caso sul quale sono intervenuti proprio ieri, venerdì 19 luglio, parlando a Il Dolomiti, il sindaco del comune valsuganotto Oss Emer e il presidente dell’associazione Altvelox Gianantonio Sottile (QUI L’ARTICOLO).

 

Un dibattito in cui si inserisce anche la nota arrivata in redazione che porta la firma di Riccardo Fox, segretario generale dell’associazione Polizia Locale d’Italia, e che riportiamo integralmente.

 

“Abbiamo rilevato la particolare enfasi con cui in questi giorni è stato dato risalto alla sentenza di un giudice di pace circa la presunta illegittimità dell’accertamento di una violazione per eccesso di velocità nel comune di Pergine, ricollegandola più o meno esplicitamente alla nota sentenza della Corte di cassazione.

 

Al fine di evitare il rischio di ritrovarsi con una grande quantità di ricorsi accolti in primo grado che probabilmente verrebbero ribaltati nei successivi gradi di giudizio, riteniamo opportuno rendere noti alcuni dettagli che riteniamo essere stati (sconsideratamente?) trascurati.

 

Senza quindi entrare nel merito caso concreto (non abbiamo letto la sentenza e pertanto ci asteniamo dal  fare qualsiasi commento), riteniamo doveroso precisare quanto segue:

 

1) attualmente non esiste una procedura di omologazione delle apparecchiature di rilevamento a distanza delle infrazioni ai limiti di velocità, ma solamente una procedura di approvazione. La questione dell'omologazione non è nuova e, ancora in data 11/11/2020, il Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti aveva diramato un comunicato nel quale veniva ribadito che le procedure  di "Approvazione" e di "Omologazione" andavano intese come equivalenti, e ne spiegava la ragione. Non è compito nostro entrare nel merito della questione, essendo prettamente tecnica; ciò che importa è  che gli organi di polizia stradale sono tenuti a seguire le indicazioni dei Ministeri competenti in base alla  materia, e così è stato fatto anche in quella circostanza.

 

2) allo stato attuale esistono due diverse norme che regolano l’accertamento della velocità con apparecchiature di rilevazione:

 

  • a) La prima è l’art. 142 del Nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 1° gennaio del 1993, che detta una disciplina generale e richiede l’utilizzo di dispositivi omologati;

 

  • b) La seconda è contenuta Decreto-Legge 20 giugno 2002, n. 121, "Disposizioni urgenti per  garantire la sicurezza nella circolazione stradale", il quale all'art. 4, comma 3, stabilisce che "[...] Se  vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

 

Questa seconda norma, che prevede indifferentemente l'utilizzo di apparecchiature omologate o approvate, è successiva nel tempo e quindi, in base al principio cronologico, sembrerebbe prevalere sul Codice della strada, che risale a 10 anni prima, che invece impone l’uso di apparecchiature omologate.

 

La norma del 2012, però, si applica solo in un caso ben preciso, ossia quando “vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti”.

 

Tradotto in termini semplici, l’accertamento della violazione in presenza dell’agente accertatore rientra  nell’ambito della norma generale dell’art. 142 del Nuovo Codice della Strada, e pertanto è richiesto l’utilizzo di apparecchiature omologate. Se invece l’accertamento dell’eccesso di velocità viene effettuato con  dispositivi di accertamento automatico senza la presenza di un agente accertatore, sono sufficienti  apparecchiature approvate.

 

Ora, non è difficile verificare che tutti i dispositivi di rilevamento della velocità in postazione fissa installati in provincia di Trento (inclusi i due di Pergine) “consentono di accertare in modo automatico la violazione,  senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti” e pertanto ammettono la semplice  approvazione. Tutte queste violazioni sono quindi accertate nel pieno rispetto della legge”.

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