Sgarbi, "nessuna immunità" per il post contro Alex Marini sul caso Mart. La sentenza della Consulta: "Mera difesa di un interesse personale"
La Corte Costituzionale ha escluso l'insindacabilità parlamentare per il post che aveva scritto sui social Vittorio Sgarbi nei confronti dell'ex consigliere provinciale Alex Marini. La Camera dei deputati aveva stabilito che le dichiarazione di Sgarbi, che fino al 2024 era stato sottosegretario alla Cultura, fossero protette dall’insindacabilità parlamentare

TRENTO. Un parlamentare non è sempre protetto dalla legge per ciò che dice fuori dal Parlamento, ad esempio sui social network. La Corte Costituzionale nelle scorse ore ha depositato la sentenza che riguarda la vicenda che vede protagonisti l'ex consigliere provinciale Alex Marini e il presidente del Mart, Vittorio Sgarbi.
Quest'ultimo nel 2019 aveva pubblicato su Facebook un post in risposta alle critiche di Alex Marini sulla sua nomina a presidente del Mart. Parole scritte sul social per le quali l'ex consigliere del Movimento 5 Stelle si ritenne diffamato.
Da qui era quindi partita la vicenda giudiziaria tra i due ma la Camera dei deputati aveva stabilito che le dichiarazione di Sgarbi, che fino al 2024 era stato sottosegretario alla Cultura, fossero protette dall’insindacabilità parlamentare.
Ora la sentenza depositata nelle scorse ore da parte della Consulta chiarisce che la Camera non aveva il potere di dichiarare quelle specifiche frasi insindacabili, perché non rispettavano le condizioni richieste e quindi per Vittorio Sgarbi non vi è in questo caso alcuna immunità.
Secondo la Corte, anche se la questione della nomina era di interesse pubblico, la risposta di Sgarbi era diretta soprattutto a difendere un interesse personale, anziché contribuire al dibattito politico generale.
COSA DICE LA SENTENZA
La Corte costituzionale, nella sentenza depositata ieri, ha stabilito che la Camera dei deputati non poteva dichiarare che le parole scritte da Vittorio Sgarbi su Facebook, il 6 maggio 2019, fossero protette dall’immunità parlamentare.
Nel ribadire che l’insindacabilità protegge “il cuore del mandato parlamentare, il cui svolgimento deve essere libero da condizionamenti per consentire, come delineata dall’articolo 67 della Costituzione, una libera rappresentanza, non di interessi di parte o di partito, ma della Nazione”, la Corte ha pure confermato, in linea con la sua più recente giurisprudenza, che tale guarentigia copre anche le dichiarazioni espresse extra moenia non connesse ad atti parlamentari, per le quali sussista un evidente e qualificato nesso con l’esercizio della funzione parlamentare.
Quest’ultima, per sua natura, è destinata “a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell’interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative”, tanto più alla luce dell’evidente trasformazione delle forme della comunicazione politica.
Pertanto, sviluppando la sua giurisprudenza, la Corte ha considerato riconducibili alla funzione parlamentare non solo l’informazione e la divulgazione all’esterno dell’attività svolta all’interno delle assemblee, ma anche la critica e la denuncia politica che siano “volte a promuovere la qualità del dibattito pubblico e a convogliare nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell’esercizio della rappresentanza della Nazione, una mediazione tra gli stessi rispondente all’interesse generale”.
La Corte ha, quindi, riconosciuto che sono coperte dall’insindacabilità solo le dichiarazioni esterne alle Camere che forniscano un contributo al dibattito pubblico su questioni di interesse generale in funzione del libero esercizio dell’attività parlamentare e siano “improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica”, specie ove vengano diffuse per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione, quali testate giornalistiche online o social media. Per questo, nel caso specifico che ha riguardato Vittorio Sgarbi, la Corte ha affermato che “tali condizioni non sono state rispettate”.
Il contenuto delle parole e il tenore complessivo del post con cui l’onorevole Sgarbi ha replicato alle critiche rivolte dal consigliere provinciale Alex Marini alla sua nomina a Presidente del Museo di arte contemporanea di Trento e Rovereto, viene spiegato, “non consentono di rinvenire quel nesso evidente e qualificato con la funzione parlamentare che è prescritto dal primo comma dell’articolo 68 della Costituzione come necessario ai fini dell’insindacabilità. Infatti, spiega ancora la Consulta - sebbene tali critiche attenessero a questioni di sicuro interesse generale (sostanzialmente relative ai criteri e ai requisiti per la nomina del presidente di un ente pubblico culturale da parte di un organo politico locale qual è la Giunta provinciale), le parole usate dall’onorevole Sgarbi con riferimento al consigliere provinciale costituiscono una replica “non in grado di attingere la dimensione collettiva degli interessi in gioco, fermandosi al piano della mera difesa di un interesse personale”.


















