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| 05 mag 2025 | 09:53

L'Alternative für Deutschland è stato classificato come "partito estremista". "Legittima difesa" o censura: Può la democrazia difendersi contro i propri nemici?

DAL BLOG
Di Orizzonti Internazionali - 05 maggio 2025

Docenti di studi internazionali dell'Università di Trento

di Jens Woelk, professore ordinario di diritto costituzionale comparato, Scuola di Studi internazionali e Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

 

Il 2 maggio 2025, l'agenzia di intelligence per la “protezione della Costituzione” (Verfassungsschutz) ha classificato il partito ”Alternative für Deutschland“ (AfD) come “estremista” indicando la sua retorica “xenofoba, anti-minoranza e islamofobica” tra le ragioni di tale designazione. La classificazione, che fa parte dello strumentario della democrazia “militante” previsto a livello costituzionale, conferisce alle autorità maggiori poteri per osservazioni e indagini sul partito di estrema destra.

 

La decisione è molto delicata perché solo in febbraio, alle elezioni federali, il partito ha ottenuto il 20,8% dei voti, piazzandosi al secondo posto dietro al blocco Cdu/Csu del cancelliere entrante Friedrich Merz, che ha ottenuto il 28,6% dei voti. Recenti sondaggi, inoltre, indicano che l'AfD sta riducendo il divario con i conservatori dandolo perfino appena davanti alla Cdu/Csu. I leader dell'AfD criticano la decisione, definendola un “duro colpo” alla democrazia, lamentando “lo screditamento e la criminalizzazione” del partito di opposizione da parte delle autorità e annunciando un ricorso contro la classificazione, per loro “chiaramente motivata politicamente”.

 

Le ragioni per la classificazione stanno nel nazionalismo etnico dell’AfD

La classificazione dell'AfD come “con certezza estremista di destra” si basa su un'ampia relazione di più di mille pagine, destinata esclusivamente a uso interno per cui non è prevista la sua pubblicazione (fatto che causato non poche polemiche).

 

L'agenzia spiega che la classificazione è stata decisa a causa del carattere estremista del partito nel suo complesso, che non rispetta la dignità umana (principio fondamentale e di apertura della Costituzione tedesca) come si evince nelle affermazioni dispregiative, nella denigrazione e nelle generalizzazioni, soprattutto contro le persone con un background migratorio e contro i musulmani. Inoltre, si osservano delle violazioni del principio della democrazia, del disprezzo per lo Stato e le sue istituzioni e del principio dello Stato di diritto. Il rapporto sottolinea in particolare il “nazionalismo etnico” dell'AfD per cui l'appartenenza alla Germania e la cittadinanza tedesca può essere stabilita solo sulla base dell'origine etnica, assunzione di fondo dell'estremismo di destra nella tradizione del nazionalsocialismo.

 

L’anno scorso, infatti, il partito AfD era tornato al centro del dibattito pubblico per l'uso del termine “re-migrazione”, impiegato in contesti politici e mediatici legati alla questione migratoria, soprattutto a seguito di un incontro, nel mese di gennaio 2024, a cui avrebbero preso parte suoi esponenti, durante il quale si sarebbe discusso dell’ipotesi di allontanamento dalla Germania di un numero significativo di persone, inclusi cittadini con passaporto tedesco. In alcune aree dell’estremismo di destra, si continua ad impiegare il concetto di “re-migrazione” con riferimento a tali proposte e anche l'AfD ha usato tale termine nel suo manifesto elettorale per le elezioni federali del 2025, sebbene si riferisse a “misure e incentivi costituzionali e giuridici per il rimpatrio degli stranieri obbligati a lasciare la Germania nel loro Paese d'origine”. L'AfD ha poi assicurato di “non fare distinzioni tra cittadini tedeschi con e senza background migratorio” (secondo statistiche si tratta di circa un terzo della popolazione tedesca).

 

Queste e molte altre dichiarazioni di esponenti del partito sono state a lungo oggetto di dibattito sulla possibilità di classificare l'AfD come “con certezza estremista di destra” in tutta la Germania, dopo che le agenzie regionali per la protezione della Costituzione avevano già classificato le rispettive associazioni regionali del partito in tal modo nei tre Länder orientali Sassonia, Turingia e Sassonia-Anhalt.

 

Tuttavia, tale classificazione non ha apparentemente danneggiato il partito alle elezioni nei tre Länder nel settembre 2024, ma neppure alle elezioni federali del 23 febbraio, in cui l'AfD si è piazzato al secondo posto con il 20,8%, come più grande partito di opposizione nel nuovo Parlamento federale.

 

Ora si sta profilando un nuovo dibattito sul divieto del partito: una mozione in tal senso era stata accantonata a febbraio, grazie alla relazione dell'Agenzia federale per la protezione della Costituzione, il progetto potrebbe essere ripreso.

 

Lo strumentario costituzionale della democrazia “che si difende” e il divieto dei partiti

In Germania, il concetto di “democrazia difensiva” (noto anche come “democrazia militante”) si riferisce al principio secondo cui lo Stato democratico può e deve proteggersi dai suoi nemici per preservare il suo ordinamento costituzionale libero e democratico. Il presupposto è che la democrazia non debba essere ingenua, ma debba difendersi dai tentativi di abolirla dall'interno.

 

L'esperienza del crollo della Repubblica di Weimar ha portato alla consapevolezza che la democrazia non deve rinunciare a sé stessa. Ci si riferisce in particolare all'ascesa di Adolf Hitler e del partito nazista (NSDAP) attraverso elezioni e mezzi democratici: una volta al potere, il partito ha rovesciato l’ordine costituzionale dall’interno svuotandolo dai propri valori pur agendo, almeno all’inizio, in forme previste dallo stesso ordinamento.

 

In reazione a questa esperienza traumatica di sovversione dall’interno, la Costituzione democratica del secondo dopoguerra, la Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz, GG), prevede i seguenti elementi della democrazia difensiva:

  • la decadenza dei diritti fondamentali (art. 18): chiunque abusi dei diritti fondamentali per combattere l'ordine democratico di base può perdere tali diritti (applicazione molto rara).
  • il dovere dei funzionari pubblici di rispettare la Costituzione, con un dovere dei dipendenti pubblici di affermare attivamente l’ordinamento libero e democratico e di non lavorarci contro (art. 33.1 GG e la Legge sullo status dei dipendenti pubblici).
  • la protezione istituzionale della Costituzione (art. 73 n. 10 GG) da parte dei servizi segreti nazionali che monitorano i tentativi di estremismo.
  • il divieto dei partiti (art. 21 comma 2 GG) da parte del Tribunale costituzionale federale, su iniziativa del governo, del Bundestag o del Bundesrat, per i partiti che mirano a rovesciare ed eliminare l’ordinamento libero e democratico.
  • Infine, è previsto, dalla Costituzione stessa, quando tutte le altre difese siano crollate, un diritto di resistenza (art. 20 comma 4 GG) individuale e collettiva contro chi tenta di eliminare l’ordinamento libero e democratico e non è possibile alcun altro rimedio. In pratica, la Costituzione consente la rivoluzione per proteggere sé stessa; la rivoluzione può manifestarsi come disubbidienza a un potere ingiusto o perfino come ribellione attiva. Quando il potere si scosta dai valori e cessa di essere al loro servizio, è lo stesso popolo a fungere da ultimo garante del nucleo essenziale dei principi supremi della Costituzione che garantisce il diritto alla resistenza in nome di tali principi supremi.

Nei confronti dei partiti, il primo livello di guardia è rappresentato, quindi, dal sospetto di essere “ostili” alla Costituzione, che consente la loro osservazione da parte dei servizi segreti civili. Il risultato di tale controllo può portare ad una loro classificazione come “partito estremista”, come secondo livello di guardia è possibile escludere tali partiti dal finanziamento pubblico. La raccolta dei fatti in cui si manifesta l’atteggiamento del partito come attivamente ostile all’ordinamento libero e democratico serve come documentazione e prove, in caso di un procedimento per il divieto del partito davanti al Tribunale costituzionale federale. Infatti, il grado più alto di autotutela dell’ordinamento, il terzo livello di guardia, è rappresentato dalla dichiarazione di incostituzionalità del partito estremista dai giudici costituzionali, quando viene accertato che scopo e azioni del partito sono in contrasto con l’ordinamento libero e democratico e rappresentano una minaccia per l’esistenza dello Stato, con la conseguenza dello scioglimento e del divieto di ricostituzione sotto altro nome.

 

Finora, solo due volte sono stati effettivamente vietati dei partiti: con lo scioglimento di un partito successore a quello nazista (SRP, 1952) e del Partito comunista (1956) si sono tagliate le ali estreme al panorama politico nel periodo iniziale della Repubblica federale, stabilendo la necessaria coincidenza tra “arco costituzionale” e panorama politico. Più di recente, dopo lunghi anni di osservazione per “ostilità alla Costituzione”, è stato avviato per ben due volte e senza successo il procedimento per il divieto del partito di estrema destra NPD. Mentre nel 2003 il Tribunale costituzionale federale non si è pronunciato sulla incostituzionalità perché un’attribuzione di dichiarazioni antisemite agli esponenti del partito non era possibile a causa delle sue infiltrazioni dai servizi segreti, nel 2017 invece, i giudici costituzionali hanno ritenuto “trascurabili” le minacce di questo partito per la democrazia, considerando i suoi scarsi risultati elettorali.

 

L’ultima decisione aveva creato parecchie polemiche perché se è vero che la minaccia deve essere reale per ricorrere ad un rimedio così radicale come lo scioglimento di un partito, è anche vero che i risultati elettorali sono contingenti e una reazione può facilmente arrivare troppo tardi. Il banco di prova sembra proprio ora il caso dell’AfD: è pensabile sciogliere un partito che raccoglie un quinto dei voti espressi e diventa secondo partito?

 

Conseguenze della classificazione e prospettive

In linea di principio, l’attuale classificazione della “Alternative für Deutschland” come “partito estremista” non ha conseguenze immediate e in termini di osservazione, essendo già stata autorizzata l’Agenzia per la protezione della Costituzione a utilizzare l'intera gamma di strumenti a sua disposizione: continua ad essere possibile reclutare fonti umane, effettuare indagini finanziarie e adottare misure di sorveglianza delle comunicazioni, con tutte le singole misure soggette alla autorizzazione dall’apposita Commissione parlamentare “G10”, responsabile della tutela dei diritti fondamentali.

 

L'AfD si è rivolta contro ogni misura ai tribunali, ma finora senza successo. Sulla legittimità della classificazione come caso sospetto si deve ancora esprimere il Tribunale amministrativo federale di Lipsia, ma le precedenti istanze, il Tribunale amministrativo di Colonia e il Tribunale amministrativo superiore di Münster, hanno confermato tale valutazione invitando l'Agenzia per la protezione della Costituzione a chiarire tempestivamente se il sospetto sia stato confermato o meno.

 

Tuttavia, anche se la classificazione non ha conseguenze immediate giuridiche per il partito che rimane nel Parlamento e non è quindi vietato, sotto il profilo politico essa costringe gli altri partiti a prendere posizione: ad esempio, il dibattito all'interno dei conservatori sull’esclusione del partito di estrema destra (parola chiave: Brandmauer, muro tagliafuoco) sarà sicuramente alimentato di nuovo. Qual è il comportamento opportuno nei confronti dell'AfD? La sua continua esclusione da parte di tutti gli altri partiti democratici oppure la sua normalizzazione nella vita parlamentare quotidiana? Nel nuovo Parlamento, gli altri partiti non hanno votato a favore di esponenti AfD né per la Vice-Presidenza né per Presidenti di qualche commissione che è pertanto rimasto senza. L’impatto che la classificazione avrà su tale dibattito è ancora imprevedibile.

 

L'eventuale avvio di una procedura di divieto è una decisione politica importante. A gennaio, poche settimane prima delle elezioni, un tentativo del Parlamento di avviare una tale richiesta non aveva trovato abbastanza sostenitori ed è stato quindi annullato. C’è da aspettarsi che anche questo dibattito controverso si rianimi con le domande centrali per lo stesso concetto della democrazia “militante”. È “giusto” vietare un’espressione di un’opinione politica e la sua organizzazione partitica per proteggere dei valori fondamentali e lo stesso ordinamento costituzionale? Ed è opportuno farlo, quando un tale partito raccoglie una quantità considerevoli di consensi? Ma rinunciandoci, non si rischia di aprire la strada a chi vuole sovvertire l’ordinamento liberale e democratico, a maggior ragione quando il sostegno elettorale è alto?

 

Il dibattito è ancora più acceso per via dei commenti di populisti in altri paesi, soprattutto quelli del Vicepresidente JD Vance e di altri esponenti della nuova Amministrazione degli Stati Uniti a sostegno del partito estremista di destra, nel nome della libera manifestazione del pensiero. Ma una libertà senza alcun limite porta al noto paradosso delle società democratiche moderne che non potranno garantire la propria esistenza contro chi vuole rovesciarla. E finora la lezione tedesca, importante nella trasformazione democratica nel secondo dopoguerra, è stata quella che servono delle difese per garantire la democrazia, tra cui quella di identificare chiaramente gli estremisti per valutare eventuali misure ulteriori. Sarà così anche nel futuro? Nel nostro mondo globalizzato comunque le scelte politiche della Germania avranno degli effetti anche in altri paesi, soprattutto in Europa.

 

Dopo una modifica costituzionale nel 2017, è possibile escludere partiti ostili alla Costituzione dal finanziamento pubblico dei partiti e dalla detraibilità fiscale delle donazioni private (art. 21 comma 3 GG). Potrebbe essere una misura utile per indebolire il partito, dare un forte segnale politico e allo stesso tempo dare seguito alla classificazione senza tuttavia (per ora) avviare la procedura per uno scioglimento dell’AfD.

 

Homepage dei servizi interni per la protezione della Costituzione (“Verfassungsschutz”) – informazioni sull’ “estremismo di destra” (in lingua inglese):

https://www.verfassungsschutz.de/EN/topics/right-wing-extremism/right-wi...

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