"Nord Stream, Kuznietsov consegnato dall'Italia per sabotaggio, ma ora è accusato di crimine di guerra". L'avvocato Canestrini: "Violata la fiducia reciproca tra Stati"
Secondo l'avvocato roveretano Nicola Canestrini, difensore italiano dell'ucraino accusato del sabotaggio del gasdotto, la consegna di Serhii Kuznietsov alla Germania è stata carpita omettendo, nel mandato di arresto europeo, tanto il conflitto armato quanto la stessa ipotesi accusatoria secondo cui i fatti sarebbero stati commessi su incarico e sotto la direzione di organi statali ucraini: elementi che la Procura federale conosceva mentre negava alla difesa l'accesso agli atti. La difesa italiana ora investe la Corte di Appello di Bologna: "Violati il principio di specialità e la fiducia reciproca tra Stati membri"

TRENTO. Nuovo capitolo nella lunga saga processuale che riguarda l'ucraino Serhii Kuznietsov, incriminato dalle autorità tedesche per il suo presunto coinvolgimento nel sabotaggio dei due gasdotti Nord Stream avvenuto nel settembre 2022.
L'avvocato roveretano Nicola Canestrini, difensore di fiducia italiano del cittadino ucraino, ha annunciato di aver depositato un atto con cui viene portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria italiana la sopravvenuta modifica dell'imputazione operata dalle autorità tedesche dopo l'avvenuta consegna.
"Nell'atto di accusa del Procuratore Generale Federale, a Kuznietsov viene ora contestato di avere, 'nell'ambito di un conflitto armato internazionale', 'diretto, con mezzi militari, un attacco contro beni di carattere civile, fintantoché essi erano tutelati in quanto tali dal diritto internazionale umanitario, e segnatamente contro installazioni contenenti forze pericolose': si tratta, in termini espliciti, della contestazione di un crimine di guerra", spiega Canestrini.
"Una premessa necessaria. Questa difesa - riprende l'avvocato - contesta integralmente l'imputazione. L'atto di accusa contiene un'ipotesi accusatoria e nulla di più: dovrà essere verificata e provata nel contraddittorio, e nessuna sua parte costituisce fatto accertato. Quanto segue non è dunque un avallo della ricostruzione della Procura. Il rilievo è di ordine strutturale ed è il seguente: la stessa prospettazione accusatoria, presa così come l'accusa la formula, quale che ne sia l'esito, poggia su circostanze che sono state taciute nel mandato di arresto europeo sulla cui base l'Italia ha disposto la consegna".
Il capo di imputazione trasmesso dalle autorità tedesche secondo l'avvocato roveretano non menzionava in alcun modo la natura di crimine di guerra del fatto, né faceva il minimo accenno all'esistenza di un conflitto armato nel contesto spazio-temporale dei fatti, né ad alcun incarico o direzione da parte di organi statali di uno Stato terzo. "Che l'ipotesi accusatoria trovi o meno conferma è, sotto questo profilo, irrilevante: era già allora l'ipotesi dell'accusa, e all'autorità giudiziaria italiana non è stata rappresentata".
La difesa evidenzia tre profili di criticità.
"In primo luogo, si configura una violazione del principio di specialità, al quale Kuznietsov non ha rinunciato nel corso del procedimento MAE. Il crimine di guerra è reato ontologicamente diverso dal 'sabotaggio anticostituzionale' oggetto del mandato di arresto europeo, e ciò con riferimento alla natura stessa del reato, al bene giuridico tutelato e alle circostanze fattuali che assurgono a contesto in cui i fatti sarebbero stati commessi".
"In secondo luogo, la modifica dell'imputazione – accompagnata dalla rinuncia a perseguire proprio il reato per il quale la consegna era stata concessa – getta una luce nuova sul diniego di accesso al fascicolo delle indagini preliminari opposto alla difesa durante la procedura MAE. Tale diniego, motivato unicamente con la pendenza del procedimento MAE, aveva già allora fondato la prospettazione di una questione di violazione del diritto di difesa. Risulta oggi che, in quel medesimo momento, gli inquirenti tedeschi stavano svolgendo attività di indagine volta a perseguire un fatto da essi stessi qualificato come crimine di guerra commesso nell'ambito di un conflitto armato internazionale, su ordine e sotto la direzione di autorità statali".
"In terzo luogo, e conseguentemente, risulta oggi che la questione dell'immunità funzionale ex art. 10 Cost., costantemente invocata dalla difesa e ritenuta non conferente al caso concreto proprio in ragione della qualificazione del fatto come 'semplice sabotaggio', era invece pienamente pertinente: il principio consuetudinario trova applicazione proprio nell'ipotesi in cui il reato sia contestato a persona appartenente a un corpo militare, nell'ambito di un conflitto armato, su ordine delle autorità governative del proprio Stato di appartenenza. Se esplicitati dalla Germania, tali elementi avrebbero imposto alla Corte di Appello una valutazione differente in ordine alla sussistenza di un principio fondamentale di rilevanza costituzionale, come tale inderogabile anche nella procedura MAE".
"Sia chiaro - conclude Canestrini -: contestiamo integralmente questa imputazione, e dovrà essere provata in giudizio, non in un atto di accusa. Ma il rilievo che sottopongo alla Corte di Appello non dipende da chi abbia ragione nel merito. Anche prendendo l'accusa esattamente come l'accusa stessa la formula, essa poggia su un conflitto armato e su ordini di organi statali, e di nessuna di queste due cose si è mai fatto cenno all'autorità giudiziaria italiana. La reciproca fiducia tra Stati membri non è una formula di cortesia: è il presupposto stesso del mandato di arresto europeo, e presuppone che l'autorità richiedente dica ciò che sa. Non è emerso dopo: era noto agli inquirenti mentre negavano alla difesa l'accesso agli atti, e proprio quegli elementi avrebbero imposto alla Corte di Appello una valutazione diversa sull'immunità funzionale".












