Caso Roggero, ecco perché quella non potrà mai essere legittima difesa
Pubblichiamo un testo semplice ma molto chiaro composto dalle motivazioni della sentenza di condanna, in appello, nei confronti del gioielliere di Grinzane Cavour per l’omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo. In poche righe si comprende come il caso Roggero sia perfetto per spiegare nelle aule di giurisprudenza agli studenti cosa non sia la legittima difesa prevista dall'articolo 52 del codice penale

TRENTO. Caso Mario Roggero: giusto il carcere? Era legittima difesa? E' un criminale o un eroe? In questi giorni si sprecano le riflessioni, le analisi, gli slogan politici sulla figura del gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un terzo il 28 aprile 2021. Tre uomini che erano entrati nella sua gioielleria ed avevano compiuto una rapina. Poi erano fuggiti e lui li aveva inseguiti e sulla pubblica via li aveva freddati. Di lì un processo (anche enormemente mediatico) ad Asti dove il primo grado si era concluso con una condanna a 17 anni di reclusione, poi ridotti in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi e confermati mercoledì in Cassazione.
La politica si è spaccata, come sempre ormai in bianco e nero, favorevoli e contrari, assassino o eroe e a colpi di slogan sta cavalcando questa vicenda (con la destra assolutamente dalla parte del gioielliere giustizie e non rigorosa e attenta nel ribadire che ci sono le forze dell'ordine e che è a loro che il cittadino deve affidarsi sempre e comunque con la massima fiducia). Per capire perché la legittima difesa qui, palesemente, non c'entri nulla e perché mai si potrà dare la grazia a Roggero adducendo questa motivazione (si è difeso, ha difeso la sua famiglia etc) pubblichiamo questo testo della pagina Giurisprudenza Penale che in pochi paragrafi e pochi stralci della sentenza chiarisce tutto in maniera semplice e senza possibilità di errore.
Quello di Roggero è proprio un esempio di come si sia fuori dal concetto di legittima difesa, un caso perfetto per spiegare, nelle aule di giurisprudenza agli studenti universitari, cosa non è la legittima difesa prevista dall'articolo 52 del codice penale essendo i soggetti già in fuga e quindi mancando uno dei presupposti fondamentali (su tutti il ''pericolo attuale di offesa''). Giusto? Sbagliato? Questo dice la legge oggi e non se ne scampa. Se di grazia qualcuno vorrà mai parlare sarà meglio fare riferimento ad altre argomentazioni (buttiamo lì: era sconvolto dalla rapina e non era più in sé ma è un uomo buono che mai avrebbe fatto male a nessuno se nessuno lo avesse messo in quella situazione) ma non si parli di legittima difesa o, peggio, non si dica mai, come sta facendo qualche politico sull'onda di questa vicenda, che la difesa è sempre legittima perché la barbarie a quel punto è a un passo e la giustizia fai da sé rischia di sprofondare la società civile nel baratro.
Ecco il testo di Giurisprudenza Penale
In punto di diritto, la questione su cui a lungo si è discusso – anche nell’opinione pubblica – attiene al riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, esclusa anche dalla Corte di Assise di Appello di Torino (si veda da pagina 26 in poi delle motivazioni).
Dopo aver ricordato le modifiche normative intervenute in tema di legittima difesa, la Corte ha osservato come, “anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 36 del 2019, l’uso di un’arma può essere ritenuto reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che: i) il pericolo di offesa sia attuale; ii) l’impiego dell’arma sia necessario a difendere l’incolumità propria o altrui, ovvero i beni; iii) non siano praticabili altre condotte alternative lecite o meno lesive; iv) con specifico riferimento alle aggressioni a beni patrimoniali, ricorra un pericolo di aggressione personale“.
Ciò premesso – si legge nella sentenza – “deve osservarsi che la condotta tenuta dall’imputato, ossia l’inseguimento dei rapinatori e l’esplosione di colpi di pistola a distanza ravvicinata, direttamente verso i corpі medesimi è stata posta in essere in un momento in cui l’aggressione da parte dei rapinatori era totalmente conclusa, tanto che gli stessi erano usciti dalla gioielleria e si stavano apprestando ad allontanarsi, salendo sull’automobile. Dunque, in una situazione in cui difettavano i requisiti il pericolo attuale di un’offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui e della necessità di reagire a scopo difensivo“.
L’imputato – prosegue la pronuncia – “ha esploso più colpi di arma da fuoco, tutti diretti al corpo dei rapinatori che stavano cercando di allontanarsi, colpendoli tutti e tre, in assenza un concreto ed attuale pericolo di offesa per l’incolumità personale dei presenti, sia di situazione obiettiva idonea a fondare la convinzione di trovarsi in presenza del detto pericolo ed ha, di conseguenza, posto in essere un’azione armata in concreto non necessaria né inevitabile in chiave difensiva (il filmato smentisce la versione dell’imputato, secondo quale uno dei rapinatori gli avrebbe puntato contro l’arma)“.
In altri termini, “i rapinatori stavano salendo sull’automobile, per allontanarsi, situazione, quest’ultima, che avrebbe certamente dovuto tranquillizzare l’appellante circa l’assenza di un pericolo attuale“.
Ciò “conduce ad escludere la ricorrenza degli elementi costitutivi dell’esimente della legittima difesa reale, dal momento che l’esplosione di plurimi colpi dall’arma utilizzata da Roggero, che hanno condotto alla morte e al ferimento dei rapinatori, sono stati posti in essere all’esterno della gioielleria, sulla pubblica via, in un momento nel quale l’azione violenta minacciosa da parte dei tre autori della rapina era conclusa e gli stessi stavano per salire sulla loro automobile per allontanarsi dal luogo. Né Roggero, né i suoi familiari erano al momento in cui sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco esposti al pericolo concreto di un’offesa da parte dei rapinatori e non vi era alcuna condizione di imminente pericolo, di talchè, deve essere esclusa la sussistenza di una situazione di concreta pericolosità, rilevante ex art. 52 cod. pen.“.
L’imputato – continua la Corte – “soltanto in un secondo tempo ha sostenuto di avere temuto che i rapinatori potessero tornare, che avessero portato via la moglie e che poi, subito dopo il primo sparo, gli avessero puntato contro l’arma. La ricostruzione è, da un lato, illogica, dall’altro smentita in più punti in ragione di quanto emerge dalle immagini dei filmati“.
Da un lato, secondo i giudici “non vi sono elementi per ritenere che vi fosse il pericolo di un ritorno dei rapinatori e di ciò l’imputato non può non essersi reso conto, in ogni caso, nel momento in cui è uscito e li ha visti allontanarsi velocemente“; dall’altro, “nemmeno è verosimile che egli avesse ritenuto che i rapinatori avessero portato con loro la moglie, essendo tale convinzione smentita obiettivamente dalla parte del filmato, antecedente all’uscita di Roggero dalla gioielleria, in cui si vede chiaramente che, dopo avere preso la pistola, si scontra con la moglie“.
A tal proposito, secondo la Corte di Assise di Appello “non è credibile che egli non si sia reso conto di essersi fisicamente scontrato con la moglie, anche perché, se il suo timore era rivolto alle condizioni della medesima, proprio lo scontro con lei non poteva non essere percepito. Inoltre, non si può ritenere che le condizioni emotive dell’imputato lo avessero indotto ad una percezione alterata della realtà anche perché, tra l’altro, per un significativo periodo dopо il fatto e, in particolare, nelle interviste rilasciate, mai ha indicato un simile timore, mentre ha affermato che la sua condotta era l’unico modo per fermare i rapinatori e che il suo intento era assicurarli alla giustizia“.













