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Il Tar boccia le linee guida sugli orsi della Provincia. Salta l’abbattimento automatico in caso di aggressione: “Valutare caso per caso”
Accolti parzialmente i ricorsi delle associazioni animaliste, il Tar annulla la delibera della Pat sulle nuove linee guida per la gestione degli orsi. Prima di un abbattimento si dovrà valutare caso per caso e il parere dell’Ispra torna vincolante

TRENTO. È sicuramente un colpo di scena quello che arriva dalla sentenza del Tar che ha accolto parzialmente i ricorsi presentati da tre associazioni animaliste contro le nuove linee guida sugli orsi della Provincia di Trento (articoli QUI e QUI). La Leal (Lega Antivivisezionista), assieme a Lega Nazionale difesa del Cane e Wwf, aveva annunciato di aver depositato un ricorso al Tar di Trento, impugnando i punti dove era previsto un “automatismo” nell’abbattimento degli orsi.
Una tesi accolta anche dal tribunale che ha contestato alla Pat i punti delle linee guida che regolamentano le azioni da intraprendere nei casi di aggressione. Il ricorso, si legge nelle sentenza, è stato accolto nella parte in cui viene dedotto che il presidente della Provincia (o il sindaco), ai fini dell’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente con cui viene disposto l’abbattimento di un orso, deve “valutare caso per caso ...la sussistenza di un attuale e grave pericolo per la pubblica incolumità”, mentre le Linee guida avrebbero introdotto “un automatismo di fatto tra ...aggressione con contatto fisico ed abbattimento dell’animale, senza lasciare spazio alla necessaria valutazione caso per caso... della sussistenza di un pericolo attuale per l’incolumità pubblica”.
Il Tar sottolinea anche come le associazioni abbiano colto nel segno laddove affermano che, ai fini della legittima adozione di un’ordinanza contingibile e urgente con cui viene disposto l’abbattimento di un orso, l’autorità competente deve “valutare caso per caso” la situazione fattuale e ravvisare “la sussistenza di un attuale e grave pericolo per la pubblica incolumità”.
In sostanza, spiega sempre il tribunale, alla luce del vigente quadro normativo, l’automatismo degli abbattimenti non può essere ammesso soprattutto nel caso in cui quest’ultimo “venga sempre e comunque disposto, a mezzo di un’ordinanza contingibile e urgente, senza che residui alcuno spazio per la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un pericolo attuale per l’incolumità pubblica”.
In definitiva i criteri generali indicati nel paragrafo 5.3.1 sono stati dichiarati illegittimi perché la Giunta provinciale ha erroneamente ritenuto, in presenza di una o più aggressioni con contatto fisico, che determinano ferimento/uccisione di persone, “in nessun caso di subordinare la rimozione a un eventuale secondo attacco da parte del medesimo esemplare o a ulteriori verifiche diverse da quelle necessarie per l’identificazione dello stesso” e ha contestualmente affermato che in questi casi l’ordinanza contingibile e urgente si configura sempre come “lo strumento consono a disporre l’abbattimento dell’esemplare protagonista dell’aggressione con contatto fisico”.
Per questo il Tar ha disposto l’annullamento della delibera della Giunta sulle linee guida, limitatamente alle disposizioni contestate (i paragrafi 5.3.1 e 6 delle Linee guida), inoltre viene reintrodotto l’obbligo di acquisire il parere dell’Ispra qualora si decida di intraprendere delle azioni energiche nei confronti del plantigradi. “Con questa sentenza – dichiara Aurora Loprete – il tribunale ha parzialmente condiviso le nostre osservazioni e ha ribadito che la Provincia di Trento non può fare ciò che vuole in materia di gestione degli orsi, ora si dovrà tornare alle linee guida precedenti”.